Art. 18 
 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di  competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano che  non  abbiano  ancora  provveduto  al  recepimento  delle
disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si  applicano  fino  alla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione  di  ciascuna
regione,  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda
          nelle note alle premesse.