Art. 19 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' abrogato. 
  2. All'articolo 265, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico,
scarico, trasbordo,  deposito  e  maneggio  in  aree  portuali»  sono
soppresse. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Giovannini,     Ministro      delle
                                  infrastrutture  e  della  mobilita'
                                  sostenibili 
 
                                  Patuanelli,     Ministro      delle
                                  politiche  agricole  alimentari   e
                                  forestali 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 19: 
              Per i riferimenti del  decreto  legislativo  24  giugno
          2003, n. 182 si veda nelle note alle premesse. 
              Il  testo  dell'articolo   265   del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 265. (Disposizioni transitorie). - 1. Le  vigenti
          norme  regolamentari  e  tecniche   che   disciplinano   la
          raccolta, il trasporto, il recupero e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti  restano  in   vigore   sino   all'adozione   delle
          corrispondenti  specifiche  norme  adottate  in  attuazione
          della  parte  quarta  del  presente  decreto.  Al  fine  di
          assicurare che non vi sia alcuna soluzione  di  continuita'
          nel  passaggio  dalla  preesistente  normativa   a   quella
          prevista  dalla  parte  quarta  del  presente  decreto,  le
          pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle  rispettive
          competenze, adeguano la previgente normativa di  attuazione
          alla disciplina contenuta nella parte quarta  del  presente
          decreto, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dall'articolo
          264, comma 1,  lettera  i).  Ogni  riferimento  ai  rifiuti
          tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti
          pericolosi. 
              2. In attesa delle  specifiche  norme  regolamentari  e
          tecniche in  materia  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui
          all'articolo 195, comma 2, lettera  l),  e  fermo  restando
          quanto  previsto  dall'articolo  188-ter  e   dal   decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in  materia  di  rifiuti
          prodotti dalle navi e residui di  carico,  i  rifiuti  sono
          assimilati  alle  merci  per  quanto  concerne  il   regime
          normativo in materia di trasporti via mare. In  particolare
          i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il
          Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito
          decreto le forme di promozione e di incentivazione  per  la
          ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie  di  bonifica
          presso le universita', nonche' presso le imprese e  i  loro
          consorzi. 
              4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          entro  centottanta  giorni  da  tale  data,   puo'   essere
          presentata  all'autorita'  competente  adeguata   relazione
          tecnica al fine di rimodulare  gli  obiettivi  di  bonifica
          gia' autorizzati sulla  base  dei  criteri  definiti  dalla
          parte quarta del presente decreto.  L'autorita'  competente
          esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
          necessarie. 
              5. 
              6. Le aziende  siderurgiche  e  metallurgiche  operanti
          alla data di entrata  in  vigore  della  parte  quarta  del
          presente decreto e sottoposte alla  disciplina  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  febbraio  2005,   n.   59,   sono
          autorizzate in via transitoria, previa presentazione  della
          relativa domanda,  e  fino  al  rilascio  o  al  definitivo
          diniego  dell'autorizzazione   medesima,   ad   utilizzare,
          impiegandoli  nel  proprio  ciclo  produttivo,  i   rottami
          ferrosi individuati dal  codice  GA  430  dell'Allegato  II
          (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1°  febbraio
          1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da  codici
          equivalenti del medesimo Allegato. 
              6-bis. I soggetti che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto  svolgono  attivita'  di  recupero  di
          rottami ferrosi e non ferrosi  che  erano  da  considerarsi
          escluse dal campo di applicazione della  parte  quarta  del
          medesimo decreto n. 152  del  2006  possono  proseguire  le
          attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
          disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
          autorizzazioni  necessarie  allo   svolgimento   di   dette
          attivita'  nel  nuovo  regime.  Le  relative   istanze   di
          autorizzazione o iscrizione sono presentate  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.».