ART. 13 
 
(Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR  e  strumenti
                    di incentivazione settoriali) 
 
1.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento  fra  gli
strumenti di incentivazione  di  cui  al  presente  Titolo  e  quelli
previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa,
i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui all'articolo 14 sono
adottati secondo i criteri specifici di cui al  medesimo  articolo  e
nel rispetto dei seguenti criteri generali: 
a) nei casi in cui il  soggetto  richiedente  presenta  contemporanea
   istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui
   ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono  definite  condizioni
   di  cumulabilita'  per   favorire   l'utilizzo   sinergico   degli
   strumenti; 
b) la verifica dei requisiti  per  l'ammissione  agli  incentivi  dei
   progetti di cui  alla  lettera  a)  puo'  essere  svolta  dal  GSE
   nell'ambito della medesima istruttoria prevista per  l'accesso  ai
   meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del  presente
   decreto.  A  tal  fine,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
   all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito
   con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
c) in tutti i casi in cui sia previsto l'utilizzo  di  biocarburanti,
   bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi e'
   subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V  del
   presente decreto; 
d) sono definiti tempi massimi di realizzazione degli interventi,  in
   coerenza con il PNRR; 
e) le misure sono adottate in conformita' alla disciplina dell'Unione
   sugli aiuti di stato. 
 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 26
          giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa  europea),  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella G.U.R.I.  24
          giugno 2014, n. 144: 
                «Art. 25 (Modalita' di copertura di  oneri  sostenuti
          dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.).  -  1.  Gli
          oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle  attivita'
          di  gestione,  di  verifica  e  di  controllo,  inerenti  i
          meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono  a  carico
          dei  beneficiari  delle  medesime  attivita',  ivi  incluse
          quelle in corso con  esclusione  degli  impianti  destinati
          all'autoconsumo entro i 3 kW. 
                2. Entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto-legge,  e  successivamente  ogni  tre
          anni, il GSE propone al Ministro dello  sviluppo  economico
          l'entita' delle tariffe per le attivita' di cui al comma  1
          da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e  valide  per
          un triennio. Le tariffe sono definite dal  GSE  sulla  base
          dei costi,  della  programmazione  e  delle  previsioni  di
          sviluppo delle medesime attivita'. La proposta  include  le
          modalita' di pagamento delle tariffe. 
                3. La proposta di  tariffe  di  cui  al  comma  2  e'
          approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto
          da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione. 
                4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
          sistema   idrico   provvede    alle    compensazioni    ove
          necessario.».