ART. 13
(Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti
di incentivazione settoriali)
1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli
strumenti di incentivazione di cui al presente Titolo e quelli
previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa,
i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui all'articolo 14 sono
adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e
nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea
istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui
ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni
di cumulabilita' per favorire l'utilizzo sinergico degli
strumenti;
b) la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei
progetti di cui alla lettera a) puo' essere svolta dal GSE
nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai
meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente
decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
c) in tutti i casi in cui sia previsto l'utilizzo di biocarburanti,
bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi e'
subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V del
presente decreto;
d) sono definiti tempi massimi di realizzazione degli interventi, in
coerenza con il PNRR;
e) le misure sono adottate in conformita' alla disciplina dell'Unione
sugli aiuti di stato.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella G.U.R.I. 24
giugno 2014, n. 144:
«Art. 25 (Modalita' di copertura di oneri sostenuti
dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.). - 1. Gli
oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico
dei beneficiari delle medesime attivita', ivi incluse
quelle in corso con esclusione degli impianti destinati
all'autoconsumo entro i 3 kW.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre
anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico
l'entita' delle tariffe per le attivita' di cui al comma 1
da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per
un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base
dei costi, della programmazione e delle previsioni di
sviluppo delle medesime attivita'. La proposta include le
modalita' di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e'
approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto
da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede alle compensazioni ove
necessario.».