ART. 14 
 
(Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR  e  strumenti
                    di incentivazione settoriali) 
 
1. Nel rispetto dei criteri generali  di  cui  all'articolo  13,  con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono disciplinate le modalita' per la concessione dei benefici  delle
misure PNRR specificate nel seguito, favorendone  l'integrazione  con
le misure di cui al  presente  decreto  e  sulla  base  dei  seguenti
criteri specifici: 
a) in attuazione della misura Missione 2, Componente 3,  Investimento
   3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", sono  definite  le
   condizioni di cumulabilita' con gli incentivi di  cui  al  decreto
   del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre  2011,  recante
   "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione  ad
   alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  218  del
   19 settembre 2011 o, in alternativa, con gli incentivi di  cui  al
   meccanismo di cui all'articolo 10; 
b) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2,  Investimento
   1.4  "Sviluppo  del  biometano,  secondo  criteri  per  promuovere
   l'economia circolare", sono definiti criteri e  modalita'  per  la
   concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo  a
   fondo perduto sulle spese  ammissibili  connesse  all'investimento
   per l'efficientamento,  la  riconversione  parziale  o  totale  di
   impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di  produzione  di
   biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale
   del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di  trattori
   agricoli alimentati esclusivamente a biometano.  Con  il  medesimo
   decreto sono definite  le  condizioni  di  cumulabilita'  con  gli
   incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono altresi' dettate
   disposizioni per raccordare  il  regime  incentivante  con  quello
   previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo
   2018; 
c) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2,  Investimento
   1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", sono definiti  criteri  e
   modalita'   per   incentivare   la   realizzazione   di   impianti
   agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi  a
   fondo  perduto,  realizzati  in  conformita'  a  quanto  stabilito
   dall'articolo 65, comma 1-quater,  del  decreto-legge  24  gennaio
   2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  marzo
   2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di  sistemi  ibridi
   agricoltura-produzione energetica,  non  compromettano  l'utilizzo
   dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono
   definite  le  condizioni  di  cumulabilita'  con   gli   incentivi
   tariffari di cui al Capo II; 
d) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2,  Investimento
   2.1 "Rafforzamento smart grid" e  2.2  "Interventi  su  resilienza
   climatica delle reti" sono definiti criteri  e  modalita'  per  la
   concessione dei contributi a fondo perduto  ai  concessionari  del
   pubblico servizio  di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  ai
   sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  16  marzo
   1999, n. 79 per incentivare  la  realizzazione  di  interventi  di
   rafforzamento,  smartizzazione  e  digitalizzazione   della   rete
   elettrica di distribuzione finalizzati ad aumentare  la  capacita'
   di ospitare energia rinnovabile, consentire l'elettrificazione dei
   consumi,  anche  ai  fini  di   una   maggior   diffusione   delle
   infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in attuazione  di
   quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) e  aumentare
   la resilienza ai fenomeni meteorologici avversi; 
e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2,  Investimento
   1.2  "Promozione  rinnovabili  per  le  comunita'  energetiche   e
   l'auto-consumo"  sono  definiti  criteri  e   modalita'   per   la
   concessione di finanziamento a tasso zero fino al  100  per  cento
   dei  costi  ammissibili,   per   lo   sviluppo   della   comunita'
   energetiche, cosi' come definite  nell'articolo  31,  nei  piccoli
   comuni attraverso la realizzazione di impianti  di  produzione  di
   FER, anche abbinati a sistemi  di  accumulo  di  energia.  Con  il
   medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilita'  con
   gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8; 
f) in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento
   1.3  Promozione  di  sistemi  innovativi  (incluso  off-shore)"  e
   nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e
   industriale  di  cui  all'articolo  12  sono  definiti  criteri  e
   modalita'  per  incentivare  la  realizzazione   di   sistemi   di
   produzione  di  energia  rinnovabile  off-shore,   che   combinano
   tecnologie ad alto potenziale di  sviluppo  insieme  a  tecnologie
   innovative in configurazioni sperimentali integrate con i  sistemi
   di accumulo; 
g) in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento
   4.3 Infrastrutture di ricarica elettrica" sono definite criteri  e
   modalita' per la concessione  di  benefici  a  fondo  perduto  per
   incentivare la realizzazione di  infrastrutture  di  ricarica  per
   veicoli elettrici fast e ultra fast, anche dotate  di  sistemi  di
   accumulo integrati, ristrutturando la rete  di  distribuzione  dei
   carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione
   verso una mobilita' sostenibile.  Con  il  medesimo  decreto  sono
   definite misure di efficientamento amministrativo,  garantendo  il
   necessario coordinamento del quadro incentivante  complessivo  per
   lo  sviluppo  delle  infrastrutture  di   ricarica   dei   veicoli
   elettrici, anche con riferimento all'attuazione  della  misura  di
   cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
   104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020  n.
   126; 
h) in attuazione delle misure "Missione 2, Componente 2, Investimento
   3.1  Produzione  di  idrogeno  in  aree  industriali  dismesse"  e
   "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno
   in settori hard-to-abate" sono definite modalita' per  incentivare
   la realizzazione di infrastrutture di produzione  e  utilizzazione
   di  idrogeno,  modalita'  per  il   riconoscimento   dell'idrogeno
   prodotto da fonti rinnovabili e condizioni  di  cumulabilita'  con
   gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11, comma 2. 
 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5
          settembre 2011 (Regime di sostegno per la cogenerazione  ad
          alto rendimento) e' pubblicato nella G.U.R.I. 19  settembre
          2011, n. 218. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1-quater,
          del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni
          urgenti   per   la   concorrenza,   lo    sviluppo    delle
          infrastrutture  e  la   competitivita')   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato
          nella G.U.R.I. 24 gennaio 2012, n. 19. 
                «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito  agricolo).
          - (omissis). 
                1-quater. Il comma 1 non  si  applica  agli  impianti
          agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative
          con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo
          la rotazione dei moduli stessi, comunque  in  modo  da  non
          compromettere   la   continuita'   delle    attivita'    di
          coltivazione  agricola  e  pastorale,   anche   consentendo
          l'applicazione di strumenti di agricoltura  digitale  e  di
          precisione. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 79 del 1999: 
                «Art. 1 (Liberalizzazione e trasparenza  societaria).
          -   1.   Le   attivita'   di   produzione,    importazione,
          esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica  sono
          libere nel rispetto degli  obblighi  di  servizio  pubblico
          contenuti  nelle  disposizioni  del  presente  decreto.  Le
          attivita' di trasmissione e dispacciamento  sono  riservate
          allo Stato ed attribuite in concessione  al  gestore  della
          rete di  trasmissione  nazionale  di  cui  all'articolo  3.
          L'attivita'  di  distribuzione  dell'energia  elettrica  e'
          svolta in regime di  concessione  rilasciata  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 74,  comma  3,  del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
          sostegno  e  il  rilancio  dell'economia)  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126,
          pubblicato nella G.U.R.I. 14 agosto 2020, n. 203: 
                «Art. 74 (Incremento  del  fondo  per  l'acquisto  di
          autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive).  -
          (omissis). 
                3. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   finalizzato
          all'erogazione  di  contributi   per   l'installazione   di
          infrastrutture  per  la  ricarica  di   veicoli   elettrici
          effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'
          di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto
          del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'
          di  applicazione  e  di  fruizione   del   contributo.   Il
          contributo di cui al presente comma non e'  cumulabile  con
          altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 
                (omissis).».