ART. 14 (Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali) 1. Nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 13, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici: a) in attuazione della misura Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", sono definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 o, in alternativa, con gli incentivi di cui al meccanismo di cui all'articolo 10; b) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", sono definiti criteri e modalita' per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono altresi' dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018; c) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", sono definiti criteri e modalita' per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui al Capo II; d) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento smart grid" e 2.2 "Interventi su resilienza climatica delle reti" sono definiti criteri e modalita' per la concessione dei contributi a fondo perduto ai concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per incentivare la realizzazione di interventi di rafforzamento, smartizzazione e digitalizzazione della rete elettrica di distribuzione finalizzati ad aumentare la capacita' di ospitare energia rinnovabile, consentire l'elettrificazione dei consumi, anche ai fini di una maggior diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) e aumentare la resilienza ai fenomeni meteorologici avversi; e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunita' energetiche e l'auto-consumo" sono definiti criteri e modalita' per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunita' energetiche, cosi' come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8; f) in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)" e nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale di cui all'articolo 12 sono definiti criteri e modalita' per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo; g) in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 Infrastrutture di ricarica elettrica" sono definite criteri e modalita' per la concessione di benefici a fondo perduto per incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra fast, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilita' sostenibile. Con il medesimo decreto sono definite misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anche con riferimento all'attuazione della misura di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; h) in attuazione delle misure "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" e "Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" sono definite modalita' per incentivare la realizzazione di infrastrutture di produzione e utilizzazione di idrogeno, modalita' per il riconoscimento dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11, comma 2.
Note all'art. 14: - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (Regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento) e' pubblicato nella G.U.R.I. 19 settembre 2011, n. 218. - Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato nella G.U.R.I. 24 gennaio 2012, n. 19. «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). - (omissis). 1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 79 del 1999: «Art. 1 (Liberalizzazione e trasparenza societaria). - 1. Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicato nella G.U.R.I. 14 agosto 2020, n. 203: «Art. 74 (Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive). - (omissis). 3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. (omissis).».