ART. 14
(Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti
di incentivazione settoriali)
1. Nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 13, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' per la concessione dei benefici delle
misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con
le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti
criteri specifici:
a) in attuazione della misura Missione 2, Componente 3, Investimento
3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", sono definite le
condizioni di cumulabilita' con gli incentivi di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante
"Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad
alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
19 settembre 2011 o, in alternativa, con gli incentivi di cui al
meccanismo di cui all'articolo 10;
b) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento
1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere
l'economia circolare", sono definiti criteri e modalita' per la
concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a
fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento
per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di
impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di
biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale
del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori
agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Con il medesimo
decreto sono definite le condizioni di cumulabilita' con gli
incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono altresi' dettate
disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello
previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo
2018;
c) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento
1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", sono definiti criteri e
modalita' per incentivare la realizzazione di impianti
agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a
fondo perduto, realizzati in conformita' a quanto stabilito
dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi
agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo
dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono
definite le condizioni di cumulabilita' con gli incentivi
tariffari di cui al Capo II;
d) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento
2.1 "Rafforzamento smart grid" e 2.2 "Interventi su resilienza
climatica delle reti" sono definiti criteri e modalita' per la
concessione dei contributi a fondo perduto ai concessionari del
pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 per incentivare la realizzazione di interventi di
rafforzamento, smartizzazione e digitalizzazione della rete
elettrica di distribuzione finalizzati ad aumentare la capacita'
di ospitare energia rinnovabile, consentire l'elettrificazione dei
consumi, anche ai fini di una maggior diffusione delle
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) e aumentare
la resilienza ai fenomeni meteorologici avversi;
e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento
1.2 "Promozione rinnovabili per le comunita' energetiche e
l'auto-consumo" sono definiti criteri e modalita' per la
concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento
dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunita'
energetiche, cosi' come definite nell'articolo 31, nei piccoli
comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di
FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il
medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilita' con
gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;
f) in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento
1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)" e
nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e
industriale di cui all'articolo 12 sono definiti criteri e
modalita' per incentivare la realizzazione di sistemi di
produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano
tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie
innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi
di accumulo;
g) in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento
4.3 Infrastrutture di ricarica elettrica" sono definite criteri e
modalita' per la concessione di benefici a fondo perduto per
incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici fast e ultra fast, anche dotate di sistemi di
accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei
carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione
verso una mobilita' sostenibile. Con il medesimo decreto sono
definite misure di efficientamento amministrativo, garantendo il
necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per
lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici, anche con riferimento all'attuazione della misura di
cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126;
h) in attuazione delle misure "Missione 2, Componente 2, Investimento
3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" e
"Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno
in settori hard-to-abate" sono definite modalita' per incentivare
la realizzazione di infrastrutture di produzione e utilizzazione
di idrogeno, modalita' per il riconoscimento dell'idrogeno
prodotto da fonti rinnovabili e condizioni di cumulabilita' con
gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11, comma 2.
Note all'art. 14:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2011 (Regime di sostegno per la cogenerazione ad
alto rendimento) e' pubblicato nella G.U.R.I. 19 settembre
2011, n. 218.
- Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1-quater,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita') convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato
nella G.U.R.I. 24 gennaio 2012, n. 19.
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).
- (omissis).
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti
agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative
con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo
la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non
compromettere la continuita' delle attivita' di
coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 1 (Liberalizzazione e trasparenza societaria).
- 1. Le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono
libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico
contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le
attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate
allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3.
L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e'
svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 74, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicato nella G.U.R.I. 14 agosto 2020, n. 203:
«Art. 74 (Incremento del fondo per l'acquisto di
autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive). -
(omissis).
3. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
all'erogazione di contributi per l'installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di applicazione e di fruizione del contributo. Il
contributo di cui al presente comma non e' cumulabile con
altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
(omissis).».