ART. 15 
 
(Utilizzo dei proventi delle aste della  CO2  per  la  copertura  dei
costi  degli  incentivi  alle  fonti  rinnovabili  e   all'efficienza
                             energetica) 
 
1. A  decorrere  dall'anno  2022,  una  quota  dei  proventi  annuali
derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,  di
competenza del Ministero della transizione  ecologica,  e'  destinata
alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili  e
dell'efficienza energetica  mediante  misure  che  trovano  copertura
sulle tariffe dell'energia.  A  tal  fine,  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47  del  2020  e'
definita la quota annualmente utilizzabile per le finalita' di cui al
periodo precedente. 
2. Ai fini dell'attuazione del  comma  1,  nonche'  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo  2021,  n.
22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2  e'
sostituito dal seguente: 
   "2. Il Comitato e'  un  organo  collegiale  composto  da  quindici
   membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con  funzioni
   consultive, nominati con decreto del  Ministro  della  transizione
   ecologica. Dei dieci membri con diritto di voto quattro,  compreso
   il Presidente e il Vicepresidente,  sono  designati  dal  Ministro
   della transizione  ecologica;  due  dal  Ministro  dello  sviluppo
   economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto di voto
   esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita' sanzionatoria;
   tre  dal  Ministro  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
   sostenibili,  di  cui  due  appartenenti  all'Ente  nazionale  per
   l'aviazione  civile  di  seguito  ENAC.  I  membri  designati  dal
   Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  hanno
   diritto  di  voto  esclusivamente  sulle  questioni  inerenti   il
   trasporto aereo. I cinque  membri  con  funzioni  consultive  sono
   designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
   Dipartimento  per  le  politiche  europee,  uno  dalla  Conferenza
   permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province
   autonome di Trento e di Bolzano e due dal  Ministro  degli  affari
   esteri e della cooperazione internazionale e svolgono le  funzioni
   consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al
   comma 10.". 
 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo  9  giugno  2020,  n.  47   (Attuazione   della
          direttiva  (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 14 marzo  2018,  che  modifica  la  direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a  favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
          nonche'  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392  relativo  alle
          attivita'  di  trasporto  aereo  e  alla   decisione   (UE)
          2015/1814 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  6
          ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
          una riserva stabilizzatrice del mercato)  pubblicato  nella
          G.U.R.I. 10 giugno 2020, n. 146: 
                «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte  le
          quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
          degli  articoli  10-bis   e   10-quater   della   direttiva
          2003/87/CE  e  che   non   sono   immesse   nella   riserva
          stabilizzatrice di mercato  istituita  con  decisione  (UE)
          2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   o
          cancellate  a  norma  dell'articolo  36,   sono   collocate
          all'asta a norma  del  relativo  regolamento  unionale.  Il
          quantitativo  delle  quote   da   collocare   all'asta   e'
          determinato con decisione della Commissione europea. 
                2. Il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento e pone in essere, a  questo  scopo,  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del sorvegliante  d'asta,  in  conformita'
          con le norme unionali. 
                3. I proventi delle aste  sono  versati  al  GSE  sul
          conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
          Gross Settlement Express Transfer System"  ("TARGET2").  Il
          GSE  trasferisce  i  proventi  delle  aste  ed  i  relativi
          interessi maturati su un apposito conto  acceso  presso  la
          Tesoreria  dello  Stato,  intestato  al  Dipartimento   del
          tesoro,  dandone  contestuale  comunicazione  ai  Ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  6,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento degli stati  di
          previsione interessati,  con  vincolo  di  destinazione  in
          quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e  per  gli
          effetti della direttiva 2003/87/CE.  Le  somme  di  cui  al
          primo  ed  al  secondo  periodo  del  presente  comma  sono
          sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 
                4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  3
          si provvede, previa verifica dei proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro  il  31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
          effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
          assegnato complessivamente  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
          sviluppo economico,  nella  misura  del  70%  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del 30% al Ministero dello sviluppo economico. 
                5. Il  50%  delle  risorse  di  cui  al  comma  3  e'
          riassegnato al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, di cui all'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
                6.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di «responsabile del collocamento»,  ivi  compresa
          la gestione del conto  di  cui  al  presente  articolo.  Ai
          relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
          ai sensi del comma 7, lettera n). 
                7. Le  risorse  di  cui  al  comma  4,  assegnate  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,   sono
          destinate alle seguenti  attivita'  per  misure  aggiuntive
          rispetto agli oneri  complessivamente  derivanti  a  carico
          della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,
          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza
          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di
          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di
          Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); 
                  b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo  e
          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle
          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,
          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate
          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie
          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; 
                  c) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di
          rispettare l'impegno  dell'unione  europea  in  materia  di
          energia rinnovabile, nonche'  sviluppare  altre  tecnologie
          che contribuiscano alla  transizione  verso  un'economia  a
          basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e  aiutare
          a rispettare l'impegno dell'Unione europea  a  incrementare
          l'efficienza   energetica,   ai   livelli   convenuti   nei
          pertinenti atti legislativi; 
                  d)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la
          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la
          riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono  parte
          dell'Accordo di Parigi collegato  alla  Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a
          Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo  ai
          sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; 
                  e) trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento
          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali
          Paesi; 
                  f)  favorire  il  sequestro   (di   CO2)   mediante
          silvicoltura; 
                  g) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
                  h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
                  i)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di
          trasporto pubblico a basse emissioni; 
                  l)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo
          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei
          settori disciplinati dal presente decreto; 
                  m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
          energetica   e   efficienza   idrica,    i    sistemi    di
          teleriscaldamento, la cogenerazione ad  alto  rendimento  e
          l'isolamento delle  abitazioni  o  a  fornire  un  sostegno
          finanziario per affrontare  le  problematiche  sociali  dei
          nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando  il  fondo
          nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; 
                  n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
          7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
          sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5; 
                  o) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea C 2012  3230  final  con  priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001; 
                  p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
          terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli  impatti  dei
          cambiamenti climatici; 
                  q) promuovere  la  creazione  di  competenze  e  il
          ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a  una
          transizione equa verso un'economia  a  basse  emissioni  di
          carbonio,  in  particolare   nelle   regioni   maggiormente
          interessate dalla  transizione  occupazionale,  in  stretto
          coordinamento con le parti sociali; 
                  r)  sostenere  le  azioni   e   le   infrastrutture
          funzionali  all'abbandono  del  carbone  nella  generazione
          termoelettrica. 
                8. La quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,
          eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
          nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
          settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
          10 milioni  di  euro  al  finanziamento  di  interventi  di
          decarbonizzazione  e  di  efficientamento  energetico   del
          settore industriale e della restante quota  alle  finalita'
          di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una  quota
          massima di 20 milioni di euro annui per gli anni  dal  2020
          al 2024, al Fondo per la  riconversione  occupazionale  nei
          territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
          condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse  del
          «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori  in
          cui sono ubicate centrali a  carbone»  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          anche ai fini  del  rispetto  del  limite  di  spesa  degli
          stanziamenti  assegnati.  Per  la  copertura  degli   oneri
          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei
          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo
          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si
          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (3) 
                9. Al fine di consentire alla Commissione europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10,  paragrafo  5,
          della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
          informazione  pertinente  sia  trasmessa  alla  Commissione
          almeno  due  mesi  prima  che   quest'ultima   approvi   la
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza, il Comitato puo' richiedere  le  informazioni
          necessarie  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.». 
              - Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  n.  22  del
          2021, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 47 del 2020, cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.   2   (Autorita'   nazionale   competente).   -
          (omissis). 
              2. Il Comitato e'  un  organo  collegiale  composto  da
          quindici membri, dei quali dieci  con  diritto  di  voto  e
          cinque con funzioni consultive, nominati  con  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri  con
          diritto di  voto  quattro,  compreso  il  Presidente  e  il
          Vicepresidente,   sono   designati   dal   Ministro   della
          transizione ecologica;  due  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha  diritto
          di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
          sanzionatoria; tre  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili,  di  cui  due   appartenenti
          all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito  ENAC.
          I membri designati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili   hanno   diritto   di   voto
          esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
          I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
          dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno   dal
          Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          svolgono  le   funzioni   consultive   esclusivamente   con
          riferimento alle attivita' di cui al comma 10. 
                (omissis).».