Art. 33 
 
                          Congedo ordinario 
 
  1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti  hanno  titolo  a  un
periodo di congedo nelle misure seguenti: 
    a) durante l'anno solare in cui e' avvenuta l'assunzione 2 giorni
lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di  ammissione  in
servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; 
    b) per gli anni successivi: 
      1) 23 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio  fino  a  4
anni; 
      2) 26 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre  i  4
anni e fino a 12 anni; 
      3) 30 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i  12
anni. 
  2.  Ai  fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio   si   fa
riferimento alla data di assunzione presso  l'Agenzia.  Sono  esclusi
dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari  e
di  sospensione  dal  servizio  e  dalla  retribuzione  nonche'  ogni
anzianita'  convenzionale  anche  se  utile  per  il  trattamento  di
quiescenza. 
  3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni
a  partire  dall'anno  nel  corso  del  quale  maturano  la  relativa
anzianita' di servizio. 
  4. Ai fini del computo del congedo ordinario  non  si  tiene  conto
delle festivita' previste dall'articolo 32, delle giornate di  riposo
settimanale di cui all'articolo 31 e  di  quelle  non  lavorative  in
relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale. 
  5. L'infermita' che colpisca il dipendente durante  il  periodo  di
congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia  denunziata
immediatamente e resa accertabile.  Resta  fermo,  in  tal  caso,  il
diritto del dipendente di completare  il  godimento  delle  ferie  al
termine della malattia. 
  6. Il congedo ordinario e' di norma fruito nel corso dell'anno  nel
quale e' maturato. Per eccezionali  esigenze  di  servizio  l'Agenzia
puo' rinviare o anche interrompere il congedo, fermo  il  diritto  da
parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di  completarne
il godimento nello stesso anno cui si  riferisce  e  di  ottenere  il
rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di  avere  sostenuto
nella circostanza. 
  7. I giorni di congedo maturati  annualmente  in  eccedenza  ai  20
giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003,
ove  non  siano  fruiti  entro  i  18  mesi  successivi  all'anno  di
maturazione, confluiscono nella banca del tempo. 
  8.  In  caso  di  assenza  dal  servizio   per   aspettativa,   per
collocamento  in  disponibilita'  o   a   disposizione   ovvero   per
adempimenti  amministrativi,  per  congedo  parentale,   adozione   o
affidamento pre-adottivo, per congedo per  malattia  del  bambino  di
eta' inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito  ai
sensi degli  articoli  37,  comma  6,  e  39,  comma  1,  ovvero  per
sospensione, il congedo spettante per l'anno  sul  quale  incidono  i
detti provvedimenti e' ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono  i
mesi di assenza. Analoga riduzione e' applicata nei  confronti  degli
elementi che cessano nel corso dell'anno. 
  9. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito  del
congedo spettante al momento  della  cessazione  non  e'  corrisposta
alcuna indennita'. Nei  soli  casi  di  morte  e  di  cessazione  per
inidoneita' fisica permanente  e  assoluta,  a  fronte  di  eventuali
periodi  di  congedo  maturato  e   non   goduto,   e'   riconosciuta
un'indennita' calcolata secondo i criteri  di  cui  all'articolo  110
sulla  base  dell'inquadramento   dell'interessato   all'atto   della
cessazione. 
  10. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo
le frazioni di mese superiori  a  15  giorni  sono  considerate  mese
intero. 
  11. In caso di semifestivita', l'utilizzo del congedo ordinario  e'
correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo
          8 aprile 2003, n. 66, si rinvia alle note all'articolo 26.