Art. 33 Congedo ordinario 1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a un periodo di congedo nelle misure seguenti: a) durante l'anno solare in cui e' avvenuta l'assunzione 2 giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; b) per gli anni successivi: 1) 23 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio fino a 4 anni; 2) 26 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni; 3) 30 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i 12 anni. 2. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio si fa riferimento alla data di assunzione presso l'Agenzia. Sono esclusi dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonche' ogni anzianita' convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza. 3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall'anno nel corso del quale maturano la relativa anzianita' di servizio. 4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festivita' previste dall'articolo 32, delle giornate di riposo settimanale di cui all'articolo 31 e di quelle non lavorative in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale. 5. L'infermita' che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo, in tal caso, il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia. 6. Il congedo ordinario e' di norma fruito nel corso dell'anno nel quale e' maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l'Agenzia puo' rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza. 7. I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo. 8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilita' o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di eta' inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli articoli 37, comma 6, e 39, comma 1, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l'anno sul quale incidono i detti provvedimenti e' ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione e' applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell'anno. 9. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non e' corrisposta alcuna indennita'. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, e' riconosciuta un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione. 10. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. 11. In caso di semifestivita', l'utilizzo del congedo ordinario e' correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.
Note all'art. 33: - Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si rinvia alle note all'articolo 26.