Art. 34 Congedo straordinario retribuito - Permessi 1. Indipendentemente dal godimento del congedo ordinario annuale, al personale sono riconosciuti i seguenti periodi di congedo straordinario retribuito: a) fino a 10 giorni di calendario complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari; b) 15 giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio; c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di servizio; d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorita' e per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, amministrative, per il Parlamento europeo e nei referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, per osservare periodi di allontanamento in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi banditi dall'Agenzia, per donazione di sangue, per donazione di midollo osseo e di cellule staminali, nonche' per tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Agenzia speciali disposizioni. 2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente puo' fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita') - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie, il dipendente puo' fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all'anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita'). In ogni caso, i permessi orari a valere sul congedo straordinario di cui al comma 1, lettera a), non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all'anno. 3. Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresi' accordati permessi, di norma nel limite di due ore, da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze.
Note all'art. 34: - La legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147.