Art. 34 
 
             Congedo straordinario retribuito - Permessi 
 
  1. Indipendentemente dal godimento del congedo  ordinario  annuale,
al  personale  sono  riconosciuti  i  seguenti  periodi  di   congedo
straordinario retribuito: 
    a) fino a 10 giorni di calendario  complessivi  nell'arco  di  un
anno solare per giustificati motivi personali o familiari; 
    b)  15  giorni  continuativi  di  calendario  in   occasione   di
matrimonio; 
    c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle
disposizioni di legge e di servizio; 
    d) i giorni strettamente occorrenti  per  comparire  in  giudizio
come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorita' e
per  l'esercizio  del  diritto  di  voto  nelle  elezioni  politiche,
amministrative, per il Parlamento europeo e nei  referendum  popolari
di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, per  osservare  periodi  di
allontanamento in relazione a malattie infettive  di  familiari,  per
partecipare a concorsi banditi dall'Agenzia, per donazione di sangue,
per donazione di midollo osseo e di cellule  staminali,  nonche'  per
tutti quegli altri  casi  per  i  quali  siano  emanate  dall'Agenzia
speciali disposizioni. 
  2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda
un'assenza dal servizio per l'intera  giornata,  il  dipendente  puo'
fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa  tra  una  e
cinque ore giornaliere (tre ore in  occasione  di  semifestivita')  -
entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti)  a  valere
sul congedo  straordinario  di  cui  alla  lettera  a)  del  presente
articolo. Nel caso di documentate malattie  di  lunga  durata  o  con
decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o
periodici presso strutture  sanitarie,  il  dipendente  puo'  fruire,
sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a)  del
presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30
minuti) all'anno di congedo straordinario retribuito frazionabili  in
permessi orari di durata compresa tra una e  cinque  ore  giornaliere
(tre ore in occasione di semifestivita'). In ogni  caso,  i  permessi
orari a valere sul congedo straordinario di cui al comma  1,  lettera
a), non potranno eccedere, quale che sia la causale  di  concessione,
le cinque giornate all'anno. 
  3. Per motivate  esigenze  personali  o  familiari  possono  essere
altresi' accordati permessi, di norma  nel  limite  di  due  ore,  da
recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l'orario  settimanale
di lavoro effettuate nel  corso  del  mese  entro  il  termine  utile
previsto dalla rilevazione automatica delle presenze. 
 
          Note all'art. 34: 
              - La legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
          previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa  legislativa
          del popolo)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 1970, n. 147.