Art. 35 
 
                      Congedo straordinario per 
              festivita' soppresse. Permessi retribuiti 
 
  1. Il dipendente che presti servizio per l'intero anno ha titolo  a
sei  giorni  annuali  (pari  a  45  ore)  di  congedo   straordinario
retribuito. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego
nel corso dell'anno, il dipendente ha titolo ad un numero  di  giorni
di congedo  straordinario  retribuito  proporzionale  al  periodo  di
servizio prestato nell'anno. 
  2. I giorni di congedo straordinario sono ridotti in proporzione ai
giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio  senza  diritto
all'integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell'anno. 
  3. A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a
permessi retribuiti per una durata massima di cinque ore  giornaliere
(tre ore in occasione di semifestivita').