Art. 36 
 
         Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi 
 
  1. Il Capo Servizio autorizza la fruizione dei congedi  ordinari  e
straordinari da parte del personale addetto. 
  2. Il Capo  Servizio  puo'  delegare  la  concessione  dei  congedi
ordinario  e  straordinario  per  festivita'  soppresse  nonche'  dei
permessi orari.