Art. 37 
 
                  Agevolazioni per motivi di studio 
 
  1. I dipendenti che attendano  a  regolari  corsi  di  laurea  sono
esentati  dall'obbligo  di   fornire   prestazioni   oltre   l'orario
settimanale di lavoro e, ove la  loro  attivita'  sia  articolata  su
turni continuativi  di  lavoro,  l'assegnazione  agli  stessi  dovra'
essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami. 
  2. I lavoratori‑studenti di cui al comma 1 hanno titolo a fruire di
congedo straordinario  retribuito  per  le  giornate  in  cui  devono
sostenere prove di esame. 
  3. Ai medesimi dipendenti e' accordato - una sola volta per ciascun
esame previsto dal piano di  studi  approvato  dalla  facolta'  -  un
ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella
giornata lavorativa precedente quella in cui e' prevista la prova  di
esame. 
  4.  Ai  lavoratori‑studenti   che   sostengano   l'esame   per   il
conseguimento della laurea e' accordato, in aggiunta  ai  congedi  di
cui ai commi 2 e 3 e per una sola volta per ciascun corso  di  studi,
un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi. 
  5. Ai dipendenti di cui al comma 1  sono  accordati,  a  richiesta,
permessi della durata di un'ora, da fruire non piu'  di  venti  volte
per ciascun anno accademico e per il numero di anni - piu' due  -  di
corso legale degli  studi  previsto  dagli  ordinamenti  di  ciascuna
facolta' universitaria. 
  6. I dipendenti di cui al comma 1 hanno titolo una sola volta ad un
congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di  calendario,
fruibile in non piu' di due periodi. 
  7. Il congedo di cui al comma 6 puo' essere fruito soltanto durante
il  normale  periodo  accademico.  In  caso  di  contemporaneita'  di
richieste da parte di piu' lavoratori studenti  addetti  al  medesimo
Servizio volte ad ottenere il congedo in  questione,  la  concessione
dei congedi  e'  comunque  subordinata  alla  compatibilita'  con  le
esigenze di servizio.