Art. 37 Agevolazioni per motivi di studio 1. I dipendenti che attendano a regolari corsi di laurea sono esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre l'orario settimanale di lavoro e, ove la loro attivita' sia articolata su turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovra' essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 2. I lavoratori‑studenti di cui al comma 1 hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito per le giornate in cui devono sostenere prove di esame. 3. Ai medesimi dipendenti e' accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facolta' - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui e' prevista la prova di esame. 4. Ai lavoratori‑studenti che sostengano l'esame per il conseguimento della laurea e' accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai commi 2 e 3 e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi. 5. Ai dipendenti di cui al comma 1 sono accordati, a richiesta, permessi della durata di un'ora, da fruire non piu' di venti volte per ciascun anno accademico e per il numero di anni - piu' due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti di ciascuna facolta' universitaria. 6. I dipendenti di cui al comma 1 hanno titolo una sola volta ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non piu' di due periodi. 7. Il congedo di cui al comma 6 puo' essere fruito soltanto durante il normale periodo accademico. In caso di contemporaneita' di richieste da parte di piu' lavoratori studenti addetti al medesimo Servizio volte ad ottenere il congedo in questione, la concessione dei congedi e' comunque subordinata alla compatibilita' con le esigenze di servizio.