Art. 39 
 
          Assenze per malattia durante il periodo di prova 
 
  1. In caso di assenza per malattia durante il periodo di  prova  il
dipendente  di  nuova  assunzione  continua  a   godere   dell'intera
retribuzione per i primi 30 giorni di assenza  e  di  quella  ridotta
alla meta' per i successivi 60  giorni;  trascorso  tale  periodo,  e
perdurando l'assenza, il dipendente medesimo e' collocato in  congedo
straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni. 
  2. Qualora la malattia sia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per  il
periodo di un anno con  l'obbligo  di  riversare  all'Agenzia  quanto
eventualmente  corrisposto  dall'INAIL   a   titolo   di   indennita'
giornaliera per inabilita' temporanea. 
  3. Qualora il dipendente non sia in grado  di  riprendere  servizio
dopo il periodo di cui ai commi  1  o  2  il  rapporto  d'impiego  e'
risolto ed  e'  attribuito  al  dipendente  medesimo  il  trattamento
previsto dall'articolo 12 in misura proporzionalmente  corrispondente
alla durata del rapporto stesso.