Art. 40 Aspettativa per motivi di salute 1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all'articolo 38, il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio e' collocato in aspettativa. 2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 38, comma 1. 3. L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei predetti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non puo' protrarsi per un periodo superiore a due anni. 4. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione nella misura integrale: a) per i primi 12 mesi se ha anzianita' fino a 15 anni; b) per i primi 18 mesi se ha anzianita' superiore a 15 anni. 5. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianita' convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianita' di laurea. 6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l'anzianita' occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa. 7. Se la malattia e' riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per l'intera durata del periodo di aspettativa. 8. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.