Art. 40 
 
                  Aspettativa per motivi di salute 
 
  1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui  all'articolo
38, il dipendente di ruolo che non  sia  in  condizioni  di  prestare
servizio e' collocato in aspettativa. 
  2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi  di
assenza  per  malattia  e  di  aspettativa  per  motivi   di   salute
intervenuti nel corso di dodici  mesi,  ai  sensi  dell'articolo  38,
comma 1. 
  3. L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello  di
maturazione dei predetti 90  giorni  di  assenza  -  ha  termine  col
cessare della causa per la quale fu disposta e,  comunque,  non  puo'
protrarsi per un periodo superiore a due anni. 
  4. Durante l'aspettativa per motivi  di  salute  il  dipendente  ha
titolo alla retribuzione nella misura integrale: 
    a) per i primi 12 mesi se ha anzianita' fino a 15 anni; 
    b) per i primi 18 mesi se ha anzianita' superiore a 15 anni. 
  5. Ai fini  del  computo  di  cui  sopra  sono  da  comprendere  le
anzianita'  convenzionali  riconosciute  e  i  periodi  di   servizio
riscattati  per  il   trattamento   di   quiescenza,   ad   eccezione
dell'anzianita' di laurea. 
  6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione
nella  misura  integrale  compete  anche  al  dipendente  che  maturi
l'anzianita' occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa. 
  7. Se la malattia e' riconosciuta dipendente da causa  di  servizio
la retribuzione nella misura integrale  e'  attribuita  per  l'intera
durata del periodo di aspettativa. 
  8. Agli effetti  della  determinazione  della  durata  massima  del
periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o
piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel  giro
di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo  di  servizio
attivo inferiore a 90 giorni.