Art. 41 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di  sottoporsi  agli   accertamenti
previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e  della
sicurezza del lavoro, il  dipendente  e'  tenuto  a  sottoporsi  agli
accertamenti medici che l'Agenzia  disponga,  a  mezzo  di  strutture
sanitarie pubbliche, per accertarne l'idoneita' fisica al  disimpegno
delle mansioni di sua competenza,  ovvero  delle  altre  che  possono
essergli demandate ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  2. Il dipendente che per ragioni di salute sia  nell'impossibilita'
di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza al
Servizio cui e'  addetto,  fornendo  tutte  le  indicazioni  utili  a
consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari. 
  3.  Le  visite  di  controllo  delle  assenze  per  infermita'  del
dipendente sono disposte dall'Agenzia a mezzo  dei  servizi  sanitari
previsti dalla legislazione vigente in materia. 
  4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di  legge  vigenti
in materia, durante le fasce orarie di reperibilita',  il  dipendente
deve tenersi a  disposizione  per  consentire  l'effettuazione  delle
visite di controllo di cui al comma 2.