Art. 42 Rimborsi e indennizzi per malattie o infortuni dipendenti da causa di servizio 1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente e' determinato dall'Agenzia, sulla base degli accertamenti medici disposti, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, a seguito di documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena d'inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita', indicando specificamente la natura dell'infermita' stessa, le circostanze in cui si e' prodotta, le cause che l'hanno determinata, nonche' ogni altro utile elemento di valutazione. 2. La riconducibilita' di successive infermita' a infortunio o malattia gia' riconosciuti dipendenti da causa di servizio e' determinata dall'Agenzia nei termini e secondo le modalita' indicati al comma precedente. 3. Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l'Agenzia rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, o dell'INAIL, e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto, o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere, a carico del Servizio sanitario stesso, dell'INAIL, o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilita' dell'Agenzia. 4. I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dall'Agenzia, previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessita' e idoneita' delle cure effettuate dal dipendente, su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi. 5. Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidita' permanente di grado non inferiore al 6% secondo la classificazione dell'INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di riconoscimento di cui ai precedenti commi. L'equo indennizzo e' calcolato seguendo le disposizioni per la determinazione delle prestazioni di invalidita' corrisposte dal predetto Istituto, assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media tra la retribuzione effettiva annua spettante all'interessato e il massimale retributivo applicato dall'Istituto assicuratore. Qualora il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva, viene considerata, per il calcolo dell'equo indennizzo, esclusivamente quest'ultima. Dall'equo indennizzo e' detratto quanto il dipendente riceva per legge dall'INAIL, sotto forma sia di erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della stessa secondo i criteri dell'INAIL, in quanto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l'invalidita' sia imputabile a responsabilita' civile dell'Agenzia, dall'ammontare dell'equo indennizzo viene altresi' detratto quanto il dipendente eventualmente percepisca dalla societa' assicuratrice dell'Agenzia, laddove sia stata attivata un'apposita polizza, a titolo di risarcimento del danno. 6. L'Agenzia si riserva la facolta' di sottoporre i dipendenti che abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita medico-specialistica con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 1.