Art. 42 
 
                Rimborsi e indennizzi per malattie o 
              infortuni dipendenti da causa di servizio 
 
  1.  Il  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di   servizio
dell'infortunio subito o della malattia contratta dal  dipendente  e'
determinato  dall'Agenzia,  sulla  base  degli  accertamenti   medici
disposti, a mezzo di strutture  sanitarie  pubbliche,  a  seguito  di
documentata  domanda  che  l'interessato  deve  presentare,  a   pena
d'inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato
l'evento  dannoso  o  da  quella   in   cui   ha   avuto   conoscenza
dell'infermita', indicando specificamente la  natura  dell'infermita'
stessa, le circostanze in cui si e' prodotta, le  cause  che  l'hanno
determinata, nonche' ogni altro utile elemento di valutazione. 
  2. La riconducibilita' di  successive  infermita'  a  infortunio  o
malattia  gia'  riconosciuti  dipendenti  da  causa  di  servizio  e'
determinata dall'Agenzia nei termini e secondo le modalita'  indicati
al comma precedente. 
  3. Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti  derivanti  da
causa di servizio, l'Agenzia rimborsa le spese di cura sostenute  dal
dipendente qualora le stesse afferiscano a  prestazioni  sanitarie  a
carico  del   Servizio   sanitario   nazionale,   o   dell'INAIL,   e
limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto, o
avrebbe comunque avuto titolo ad  ottenere,  a  carico  del  Servizio
sanitario  stesso,  dell'INAIL,  o   di   altri   enti   o   istituti
assistenziali,  previdenziali  o  assicurativi  in  conseguenza   del
rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali  assicurazioni
non obbligatorie che coprano la responsabilita' dell'Agenzia. 
  4.  I  rimborsi  di  cui  al  comma   precedente   sono   liquidati
dall'Agenzia,  previo  accertamento  da  parte   di   propri   organi
tecnico-sanitari del carattere di necessita' e idoneita'  delle  cure
effettuate   dal   dipendente,   su   esibizione    della    relativa
documentazione, in regola con le  norme  di  legge,  e  nella  misura
giudicata congrua dagli organi stessi. 
  5. Ove  dagli  infortuni  medesimi  o  dalle  malattie  derivi  una
invalidita' permanente di  grado  non  inferiore  al  6%  secondo  la
classificazione dell'INAIL, il dipendente ha  titolo,  per  una  sola
volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il  termine  di  sei
mesi  dal   giorno   della   comunicazione   del   provvedimento   di
riconoscimento di cui  ai  precedenti  commi.  L'equo  indennizzo  e'
calcolato  seguendo  le  disposizioni  per  la  determinazione  delle
prestazioni  di  invalidita'  corrisposte  dal   predetto   Istituto,
assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la  media
tra la retribuzione effettiva annua spettante  all'interessato  e  il
massimale retributivo applicato dall'Istituto  assicuratore.  Qualora
il massimale INAIL risulti  superiore  alla  retribuzione  effettiva,
viene   considerata,   per   il   calcolo    dell'equo    indennizzo,
esclusivamente quest'ultima. Dall'equo indennizzo e' detratto  quanto
il dipendente  riceva  per  legge  dall'INAIL,  sotto  forma  sia  di
erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione  della
stessa   secondo   i   criteri   dell'INAIL,   in   quanto   soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul  lavoro.  Nel
caso in cui l'invalidita' sia  imputabile  a  responsabilita'  civile
dell'Agenzia,  dall'ammontare  dell'equo  indennizzo  viene  altresi'
detratto quanto il dipendente eventualmente percepisca dalla societa'
assicuratrice dell'Agenzia, laddove sia  stata  attivata  un'apposita
polizza, a titolo di risarcimento del danno. 
  6. L'Agenzia si riserva la facolta' di sottoporre i dipendenti  che
abbiano avanzato istanza a termini  dei  precedenti  commi  a  visita
medico-specialistica con  le  modalita'  indicate  nell'articolo  41,
comma 1.