Art. 43 
 
               Assenze per adempimenti amministrativi 
 
  1. Il dipendente assente dal  servizio  per  essere  sottoposto  ad
accertamenti sanitari disposti dall'Agenzia  ai  sensi  dell'articolo
41, comma 1, ha titolo al trattamento retributivo  a  lui  spettante,
salvo  che  l'assenza,  a  seguito  di  detti  accertamenti,  sia  da
considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di
salute.