Art. 44 Tutela della maternita' e della paternita' 1. Durante i congedi di maternita' e di paternita', la retribuzione e' corrisposta nella misura integrale. 2. Il congedo parentale di legge puo' essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi. 3. Durante il congedo parentale la retribuzione e' corrisposta nelle seguenti misure: a) 70% per i primi trenta giorni di assenza; b) 50% per i successivi quaranta giorni; c) 30% per il restante periodo. 4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo annualmente: a) alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 10 giorni di congedo, per figli di eta' non superiore a tre anni; b) a 10 giorni di congedo non retribuito, per figli di eta' compresa tra i tre e gli otto anni.