Art. 44 
 
             Tutela della maternita' e della paternita' 
 
  1. Durante i congedi di maternita' e di paternita', la retribuzione
e' corrisposta nella misura integrale. 
  2. Il congedo parentale di legge puo' essere fruito frazionatamente
a ore fino a un massimo di due mesi. 
  3. Durante il congedo  parentale  la  retribuzione  e'  corrisposta
nelle seguenti misure: 
    a) 70% per i primi trenta giorni di assenza; 
    b) 50% per i successivi quaranta giorni; 
    c) 30% per il restante periodo. 
  4. In caso di  malattia  dei  figli,  ciascun  genitore  ha  titolo
annualmente: 
    a) alla retribuzione nella misura del 50% per i primi  10  giorni
di congedo, per figli di eta' non superiore a tre anni; 
    b) a 10 giorni di congedo  non  retribuito,  per  figli  di  eta'
compresa tra i tre e gli otto anni.