Art. 45 Aspettativa per assunzione di impieghi 1. Quando cio' sia riconosciuto d'interesse dell'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale i dipendenti possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorita' ed enti pubblici in Italia ovvero all'estero. 2. Il dipendente che assume l'impiego e' collocato in aspettativa senza diritto a retribuzione. 3. Il collocamento in aspettativa e' disposto per un tempo determinato e puo' essere prorogato alla scadenza. La revoca e' disposta con provvedimento del Direttore generale. 4. Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale in servizio. 5. Il provvedimento autorizzativo, il quale e' comunicato nel testo integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita' per l'assunzione degli impieghi. 6. I periodi di aspettativa per assunzione di impieghi sono computati ai fini del servizio utile per la previdenza complementare.