Art. 45 
 
               Aspettativa per assunzione di impieghi 
 
  1. Quando  cio'  sia  riconosciuto  d'interesse  dell'Agenzia,  con
provvedimento del Direttore  generale  i  dipendenti  possono  essere
autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni,  autorita'
ed enti pubblici in Italia ovvero all'estero. 
  2. Il dipendente che assume l'impiego e' collocato  in  aspettativa
senza diritto a retribuzione. 
  3.  Il  collocamento  in  aspettativa  e'  disposto  per  un  tempo
determinato e puo' essere  prorogato  alla  scadenza.  La  revoca  e'
disposta con provvedimento del Direttore generale. 
  4. Al dipendente collocato in aspettativa  ai  sensi  del  presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le  norme  relative  al
personale in servizio. 
  5. Il provvedimento autorizzativo, il quale e' comunicato nel testo
integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita'
per l'assunzione degli impieghi. 
  6. I  periodi  di  aspettativa  per  assunzione  di  impieghi  sono
computati ai fini del servizio utile per la previdenza complementare.