Art. 46 Aspettativa per la frequenza di corsi di studio 1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Agenzia puo', a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno. 2. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.