Art. 46 
 
           Aspettativa per la frequenza di corsi di studio 
 
  1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in  Italia
o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Agenzia
puo', a domanda e sempre che non ostino ragioni di  servizio,  essere
collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno. 
  2.  Durante  l'aspettativa  il   dipendente   non   ha   titolo   a
retribuzione.