Art. 47 
 
                 Aspettativa per motivi particolari 
 
  1. Per giustificati motivi di famiglia o  personali  il  dipendente
puo', a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad  un  massimo
di un anno. 
  2. Il Capo del Servizio responsabile delle risorse  umane  provvede
sulla domanda entro 30 giorni e ha facolta', per ragioni di  servizio
da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa,  di
rinviarne   l'accoglimento,   ovvero    di    ridurre    la    durata
dell'aspettativa richiesta. 
  3. L'aspettativa puo', con provvedimento motivato, essere  revocata
in qualunque momento per ragioni di servizio. 
  4.  Durante  l'aspettativa  il   dipendente   non   ha   titolo   a
retribuzione.