Art. 48 
 
          Validita' dei periodi di congedo e di aspettativa 
 
  1. I periodi di congedo in  genere  e  quelli  di  aspettativa  per
motivi di salute o per la frequenza di corsi di studio sono computati
per intero ai fini degli avanzamenti. 
  2. Non sono computabili ai fini indicati al comma 1  i  periodi  di
aspettativa per motivi particolari; in tali casi il  tempo  trascorso
nella  posizione  di  aspettativa  e'  dedotto   dall'anzianita'   di
servizio.