Art. 48 Validita' dei periodi di congedo e di aspettativa 1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini degli avanzamenti. 2. Non sono computabili ai fini indicati al comma 1 i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il tempo trascorso nella posizione di aspettativa e' dedotto dall'anzianita' di servizio.