Art. 11
Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello
unico ZES
1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente:
«a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4,
comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i
soggetti interessati ad avviare una nuova attivita' soggetta
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il
proprio progetto. Lo sportello unico e' reso disponibile anche in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato
nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire
dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della piena
operativita' dello sportello unico digitale, le domande di
autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le
attivita' produttive (SUAP) territorialmente competente di cui
all'articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
le trasmette al Commissario con le modalita' determinate mediante
accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»;
2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2023»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la
realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in
funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale,
mediante convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di
euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in
particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacita' amministrativa di
cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29
settembre 2021.»;
b) all'articolo 5-bis:
1) al comma 3, le parole: «dell'articolo 14-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis e seguenti»;
2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle
pubblica incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si
oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo e'
indetta dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione
territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario
della ZES interessata. Le attivita' propedeutiche e istruttorie
necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione,
sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione.
Se la soluzione condivisa non e' raggiunta, l'Autorita' politica
delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione
al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo
quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo.
Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita' produttiva
sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di ser- vizi
indetta dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario
della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad
un diniego di autorizzazione, il Commissario puo' chiedere
all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale
il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di
una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi
pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata per il Sud e la
coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una
riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che
hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che
sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione.
Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta,
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni».
1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in
esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle
giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la
necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita'
terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal
medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei
quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi
come alternative.
1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il
Commissario e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di
per- sonale di 10 unita', di cui 2 di livello dirigenziale di seconda
fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale,
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni,
con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di
cui al precedente periodo e' individuato mediante apposite procedure
di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e
del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del
Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali
dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle
autorita' amministrative indipendenti. Il predetto personale e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata
di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza
e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di per- sonale si
provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma
7-quater;
b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' mediante il finanziamento delle spese di
funzionamento della struttura e di quelle economali» e, al terzo
periodo, dopo le parole: «A tale fine» sono inserite le seguenti:
«nonche' ai fini di cui al comma 6-bis».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 5-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno) come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio
dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed
accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES sono
disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa
vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali applicabili. Per la celere definizione dei
procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA),
valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione
integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in materia di concessioni demaniali portuali;
a-bis) nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la
cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP.
a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;
a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;
a-sexies) nelle ZES e nelle ZES interregionali
possono essere istituite zone franche doganali intercluse
ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di
delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone
franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia
stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno
2019, e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il
31 dicembre 2023 ed e' approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
adottare entro sessanta giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle
ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta e' esteso
all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione
di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in
stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati
in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel
2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli
interventi e degli incentivi concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle
misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano
di monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021.».
«Art. 5-bis (Autorizzazione unica). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed
in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale
e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di
progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali
(ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di
pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attivita' economiche
ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti
a segnalazione certificata di inizio attivita', sono
soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario,
costituisce variante agli strumenti urbanistici e di
pianificazione territoriale, ad eccezione del piano
paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono
tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta
comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal
Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4,
comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in
applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla
disciplina doganale. Ove le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute e delle pubblica
incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si
oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di
detto articolo e' indetta dall'Autorita' politica delegata
per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una
motivata relazione del Commissario della ZES interessata.
Le attivita' propedeutiche e istruttorie necessarie
all'individuazione, in esito alla riunione, di una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale
collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per
le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non e'
raggiunta, l'Autorita' politica delegata per il sud e la
coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei
ministri con propria proposta motivata, secondo quanto
previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova
attivita' produttiva sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale e trovi
applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario
della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni
contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo
competenti che abbiano condotto ad un diniego di
autorizzazione, il Commissario puo' chiedere all'Autorita'
politica delegata per il sud e la coesione territoriale il
deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata
per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci
giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso
valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti
formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione
condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta
riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta
giorni.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si
applicano altresi' alle opere e altre attivita' all'interno
delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle
Autorita' di sistema portuali e, in tal caso,
l'autorizzazione unica prevista dai citati commi e'
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 2 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore
marittimo). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di
accompagnare i processi di riconversione industriale delle
infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei
quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci
containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque
anni in modalita' transhipment, si sia realizzata una
sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e
sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale
o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle
imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai
lavoratori in esubero delle imprese che operano nei
predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero
delle imprese titolari di concessione ai sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, per le
giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive
pari a 2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
2.703.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione al 31 dicembre 2021, l'indennita' di cui al
comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
puo' essere altresi' riconosciuta, a domanda, in
alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale
per l'Impiego (NASpI), ai lavoratori gia' dipendenti delle
imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, operanti nei porti di cui al comma 1 del presente
articolo ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato
di percepire il trattamento straordinario di integrazione
salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni
di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per
l'indennita' di cui al presente comma, l'erogazione della
NASpI e' sospesa fino al termine del periodo di
percepimento dell'indennita' stessa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123(Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro). -
1.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo
pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso
l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
4. - 45.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre
2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c);
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse";
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive";
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
"476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai
sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di
perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di
sospensione purche' tali misure non determinino
complessivamente una sospensione dell'ammortamento
superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
477. La sospensione prevista dal comma 476 non
puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta
giorni consecutivi al momento della presentazione della
domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia
intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la
risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata
un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino
gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione
garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate
oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di
sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: "dei costi delle
procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per
la sospensione del pagamento delle rate del mutuo" sono
sostituite dalle seguenti: "degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro";
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma
476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno
uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore
all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 20
giugno 2017, n. 91(Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e' corredata da un piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto da un
commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da
un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di
cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente
legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area
della ZES rientrino nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale che ha sede nella regione in cui e'
istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino
nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema
portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna
Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Comitato non
spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
commissario straordinario del Governo puo' essere
corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si
avvale del segretario generale di ciascuna Autorita' di
sistema portuale per l'esercizio delle funzioni
amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel
caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura
del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma
6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I
Commissari nominati prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione cessano, ove non confermati,
entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario
e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un contingente
massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e'
individuato mediante apposite procedure di interpello da
esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del
personale appartenente alle categorie A e B della
Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle
altre pubbliche amministrazioni o delle autorita'
amministrative indipendenti. Il predetto personale e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del
collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso,
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri
relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e
nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e
la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES
nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che
tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte
di terzi.
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche
operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operativita' delle attivita'
produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche
linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche
delle altre ZES istituite e istituende, preservando le
opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di
Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree
identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico,
le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne
cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi
protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali coinvolte nell'implementazione del Piano di
Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure
semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale
supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla
base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il
coordinamento della loro azione nonche' della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES,
tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio'
appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la
Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli
Commissari mediante personale tecnico e amministrativo
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita'
dell'azione commissariale. A tale fine nonche' ai fini di
cui al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario
straordinario si avvale inoltre delle strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali, di societa'
controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' mediante il
finanziamento delle spese di funzionamento della struttura
e di quelle economali.
7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione
delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario
straordinario puo', a richiesta degli enti competenti,
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che
si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.
8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione
o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze
di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le
relative linee strategiche con il Commissario, garantendo
la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali
approntate per la piena realizzazione del piano strategico
di sviluppo.».