Art. 19 Funzioni e organizzazione 1. L'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (di seguito «ICPI»), con sede a Roma, e' ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale. Afferisce alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio. 2. L'ICPI svolge attivita' di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico italiano. In particolare, l'ICPI: a) svolge attivita' di supporto al direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio nell'esercizio delle funzioni riferite ai beni demoetnoantropologici; b) svolge attivita' di studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico nazionale, anche organizzando convegni e mostre e mediante attivita' editoriale; c) offre consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, ad altri organi dello Stato, a enti e istituti culturali e a enti pubblici in generale, in relazione all'identita', autenticita' e valore dei beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio etnoantropologico italiano; d) cura i rapporti con le comunita' patrimoniali, gli organismi di ricerca italiani e internazionali, nonche' con gli enti pubblici e privati, nazionali e internazionali specializzati nella materia e interessati alla tutela e valorizzazione dei beni immateriali; e) elabora programmi di catalogazione, fissandone le metodologie e dandone informazione alle comunita' patrimoniali e agli enti locali interessati; f) promuove la valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico; g) promuove, produce e realizza documentazioni fotografiche, filmiche e registrazioni audiovisive riguardanti il patrimonio immateriale finalizzate alla catalogazione, documentazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio immateriale ed etnoantropologico; h) svolge attivita' di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza; i) partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza. 3. Con lo statuto di cui all'articolo 2, e' definita la struttura organizzativa in cui si articola l'istituto.