Art. 32 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  ((01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis
e 3-ter, 28-bis, 28-ter e  28-quater  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione dei medesimi  articoli  15-bis,
28, commi 1-bis, 3-bise 3-ter, 28-bis,  28-ter  e  28-quater  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.)) 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, ((comma 1-bis))
e comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c),  da  18  a
20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di  euro
per l'anno 2022, ((127,86 milioni di euro per l'anno  2023)),  153,82
milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di  euro  per  l'anno
2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di  euro
per l'anno 2027, 108,46 milioni  di  euro  per  l'anno  2028,  105,66
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede: 
    a) quanto a 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  gia'  nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) quanto a  329  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  commi
30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del  2021,  convertito,  con
modificazioni,  ((dalla  legge  n.  106))  del   2021,   gia'   nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    c) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  486,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    d) quanto a 27,22 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  13-duodecies
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni
di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno  2025,  55
milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 82,16 milioni di euro  per  l'anno  2028,  ((79,36  milioni  di
euro)) annui a  decorrere  dall'anno  2029,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma  627,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    f) quanto a 54,86  milioni  di  euro  per  l'anno  2026  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    g) quanto a  5,19  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7; 
    h) quanto a ((89,1 milioni di  euro  per  l'anno  2023))  e  26,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7  e  18,
comma 1. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
                
              - Si riporta il testo dei  commi  da  16  a  30-quater,
          dell'articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali): 
                «Art.  1  (Contributo  a  fondo  perduto).  -  1.-15.
          Omissis 
                16. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  economici
          maggiormente    colpiti    dall'emergenza    epidemiologica
          "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
          favore  di  tutti  i  soggetti   che   svolgono   attivita'
          d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
          agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti  nel
          territorio dello Stato. 
                17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma  16
          non spetta, in ogni caso, ai soggetti la  cui  partita  IVA
          risulti non attiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto-legge,  agli   enti   pubblici   di   cui
          all'articolo 74, nonche' ai soggetti  di  cui  all'articolo
          162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
                18.  Il  contributo  di  cui  al  comma   16   spetta
          esclusivamente ai soggetti titolari di reddito  agrario  di
          cui all'articolo 32 del citato Testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  nonche'  ai  soggetti  con  ricavi  di   cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi  di
          cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte
          sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel  secondo
          periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore
          del presente decreto. 
                19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma  16
          spetta  a  condizione  che  vi  sia  un  peggioramento  del
          risultato  economico  d'esercizio   relativo   al   periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto  a  quello
          relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
          in misura pari o superiore alla  percentuale  definita  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
                20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui
          al comma 16 e' determinato applicando  la  percentuale  che
          verra' definita con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  alla  differenza  del  risultato  economico
          d'esercizio relativo al periodo d'imposta in  corso  al  31
          dicembre  2020  rispetto  a  quello  relativo  al   periodo
          d'imposta in corso  al  31  dicembre  2019,  al  netto  dei
          contributi  a  fondo  perduto  eventualmente   riconosciuti
          dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dell'articolo  25  del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1,
          1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
          dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
          dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  e
          del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. 
                21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di
          cui   al   comma   16   non   puo'   essere   superiore   a
          centocinquantamila euro. 
                22. Il contributo di cui al  comma  16  non  concorre
          alla formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui
          redditi, non rileva altresi' ai fini del  rapporto  di  cui
          agli articoli 61 e 109, comma  5,  del  Testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  non  concorre
          alla formazione del valore della produzione netta,  di  cui
          al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  A  scelta
          irrevocabile  del  contribuente,  il  contributo  a   fondo
          perduto e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma  di
          credito  d'imposta,   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando  il  modello
          F24  esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici   resi
          disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di  cui  al
          periodo precedente,  non  si  applicano  i  limiti  di  cui
          all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. 
                23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto
          di cui al comma  16,  i  soggetti  interessati  presentano,
          esclusivamente in via  telematica,  un'istanza  all'Agenzia
          delle  entrate  con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
          requisiti definiti dai commi da 16  a  20.  L'istanza  puo'
          essere presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,
          anche da un intermediario di cui all'articolo 3,  comma  3,
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322,  delegato  al  servizio   del   cassetto   fiscale
          dell'Agenzia   delle   entrate.   L'istanza   deve   essere
          presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni  dalla
          data  di  avvio   della   procedura   telematica   per   la
          presentazione della stessa. Le modalita'  di  effettuazione
          dell'istanza, il suo contenuto informativo,  i  termini  di
          presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario
          all'attuazione delle  disposizioni  del  presente  articolo
          sono definiti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate.  Con   il   medesimo   provvedimento   sono
          individuati gli specifici  campi  delle  dichiarazioni  dei
          redditi relative  ai  periodi  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati
          gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai
          commi 19 e 20. 
                24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di
          cui  al  comma  16  puo'  essere  trasmessa  solo   se   la
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in
          corso al  31  dicembre  2020  e'  presentata  entro  il  10
          settembre 2021. 
                25. Per le finalita' di cui ai commi da 16  a  24  e'
          destinata una somma  pari  a  4.000  milioni  di  euro.  Ai
          predetti oneri si fa fronte per un  importo  pari  a  3.150
          milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma
          12, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,  gia'  nella
          disponibilita' della contabilita' speciale  1778  intestata
          all'Agenzia delle entrate, e per  un  importo  pari  a  850
          milioni di euro ai sensi dell'articolo 77. 
                25-bis. Per le finalita' di cui ai commi da 16  a  24
          e' destinata, in aggiunta a quanto previsto dal  comma  25,
          un'ulteriore somma di 452,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24
          si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
          all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge  22
          marzo 2021, n. 41. 
                27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16
          a  26  del  presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
                28. All'articolo 1, comma 14,  del  decreto-legge  22
          marzo 2021, n.  41,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:     "Le     imprese     presentano     un'apposita
          autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza  delle
          condizioni previste dalla Sezione 3.1  di  cui  al  periodo
          precedente.". 
                29. Agli oneri di cui ai commi 4 e  14,  valutati  in
          9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
          dell'articolo 77. 
                30. 
                30-bis. In favore dei soggetti  titolari  di  reddito
          agrario ai sensi dell'articolo 32  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  ai  soggetti
          che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo  85,  comma
          1, lettere o b), o compensi di cui all'articolo  54,  comma
          1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro,
          ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo  periodo
          d'imposta antecedente a quello di entrata in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  in  possesso
          degli altri requisiti previsti per  il  riconoscimento  dei
          contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo
          2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          maggio 2021, n. 69, o di  cui  ai  commi  da  5  a  13  del
          presente articolo, e' riconosciuto: 
                  a)  il  contributo  di  cui  all'articolo   1   del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2021,   n.   69,
          determinato in misura pari all'importo ottenuto  applicando
          la  percentuale  del  20  per  cento  alla  differenza  tra
          l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
          dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato  e
          dei  corrispettivi  dell'anno  2019;  in  tale   caso,   e'
          riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1  a  3
          del presente articolo, alle condizioni e con  le  modalita'
          ivi previste; 
                  b) il contributo di cui ai commi  da  5  a  13  del
          presente  articolo,  determinato,  nel  caso  in  cui   gli
          interessati beneficino del contributo di cui  alla  lettera
          a) del presente comma, in misura pari all'importo  ottenuto
          applicando la percentuale del 20 per cento alla  differenza
          tra  l'ammontare  medio  mensile  del   fatturato   e   dei
          corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020  al  31  marzo
          2021 e  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e  dei
          corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019  al  31  marzo
          2020; in tale caso, non e' riconosciuto  il  contributo  di
          cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo; 
                  c) il contributo di cui ai commi  da  5  a  13  del
          presente  articolo,  determinato,  nel  caso  in  cui   gli
          interessati non  beneficino  del  contributo  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, in misura  pari  all'importo
          ottenuto applicando la percentuale del 30  per  cento  alla
          differenza tra l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e
          dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile  2020  al  31
          marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e  dei
          corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019  al  31  marzo
          2020. 
                30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi  di
          cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le
          disposizioni dell'articolo 1  del  decreto-legge  22  marzo
          2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e
          15 del presente articolo. 
                30-quater. Agli oneri  derivanti  dalle  disposizioni
          dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di  euro
          per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 486, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1.-485. Omissis 
                486. Nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di 150 milioni di euro per l'anno  2022,  da  destinare  al
          sostegno degli operatori economici dei settori del turismo,
          dello  spettacolo  e  dell'automobile,  gravemente  colpiti
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13-duodecies  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Art. 13-duodecies (Disposizioni di adeguamento e  di
          compatibilita' degli aiuti con le disposizioni europee).  -
          1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto,
          si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate
          ai sensi dell'articolo 19-bis. 
                2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle  misure
          di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis,  9-bis,  9-quinquies,
          13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, anche in conseguenza
          delle ordinanze del Ministro della salute del  10  novembre
          2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  10
          novembre 2020,  del  13  novembre  2020,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020,  e  del  20
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  290
          del  21  novembre  2020,  nonche'  in   conseguenza   delle
          eventuali successive ordinanze del Ministro  della  salute,
          adottate ai sensi dell'articolo  19-bis,  si  provvede  nei
          limiti del  fondo  allo  scopo  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di 1.790 milioni di euro per  l'anno  2020  e
          190,1 milioni di euro per l'anno 2021. 
                3. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  2  sono
          utilizzate anche per  le  eventuali  regolazioni  contabili
          mediante versamento sulla contabilita'  speciale  n.  1778,
          intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".  In
          relazione alle maggiori esigenze derivanti  dall'attuazione
          degli articoli 9-bis, 13-bis,  13-terdecies  e  22-bis,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, nei limiti delle risorse disponibili  del  fondo
          di cui al comma 2, le  occorrenti  variazioni  di  bilancio
          anche in conto residui. 
                4. Le risorse del  fondo  non  utilizzate  alla  fine
          dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate  nel  conto
          dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'
          previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi. 
                5. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1,  1-bis,
          8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti e  delle
          condizioni previsti dalla comunicazione  della  Commissione
          europea del 19 marzo  2020  C  (2020)  1863  final  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19",   e
          successive modificazioni. 
                6. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 34.». 
              - Per l'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre
          2014, n. 190 recante disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita'  2015)  si  rimanda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 9-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 627, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1.-626. Omissis 
                627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e'  incrementato  di  euro
          11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per  l'anno
          2023,  di  euro  149.463.318  per  l'anno  2024,  di   euro
          125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per  l'anno
          2026,  di  euro  167.603.407  per  l'anno  2027,  di   euro
          244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno
          2029,  di  euro  361.797.575  per  l'anno  2030,  di   euro
          361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per l'anno
          2032,  di  euro  390.097.575  per  l'anno  2033,  di   euro
          390.097.575 per l'anno 2034, di euro 390.097.575 per l'anno
          2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036. 
                Omissis.».