Art. 13 Domande di modifiche ordinarie - Art. 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 1. Per la presentazione e l'esame delle domande di «modifica ordinarie» del disciplinare si applica la seguente procedura: a) presentazione della domanda con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. In particolare alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: i) un documento sinottico contenente le proposte di modifica relative all'articolato del disciplinare; ii) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono da considerare ordinarie ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n. 33/2019, da redigere su modello di cui all'allegato III B del presente decreto; iii) qualora la domanda di modifica comporti modifiche al documento unico, il documento unico aggiornato con le modifiche proposte, in conformita' al modello di cui all'allegato III A del presente decreto; b) qualora la modifica riguardi la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale iscritta allo schedario viticolo per la relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), h), i) devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le medesime condizioni della originaria zona di produzione; c) qualora le richieste di modifica ordinarie diverse da quella di cui alla lettera b) siano presentate dai Consorzi di tutela aventi i requisiti di cui all'art. 41, comma 4, della legge, la documentazione attestante i requisiti di rappresentativita' di cui all'art. 5, comma 2, puo' essere sostituita dal verbale dell'assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la presenza di tanti soci che detengano almeno il 50 per cento piu' uno dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad intervenire in assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte, i requisiti di rappresentativita' possono essere dimostrati integrando la deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri soggetti viticoltori della denominazione favorevoli alla presentazione della domanda di modifica, al fine di raggiungere i limiti percentuali di rappresentativita' previsti all'art. 5, comma 2; d) il rispetto delle analoghe disposizioni procedurali regionali di cui all'art. 7. In tale contesto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 33/2019, qualora la domanda non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione della denominazione cui fa riferimento il disciplinare, la Regione invita tale richiedente, se esiste ancora, a formulare eventuali osservazioni sulla domanda. 2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, o dal termine di cui all'art. 7, comma 3, valuta la conformita' della stessa ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) n. 33/2019, del regolamento (UE) n. 34/2019 e del presente decreto e, se del caso, formula al richiedente ed alla regione le eventuali osservazioni e la richiesta dei relativi elementi e documenti integrativi, che sono da presentare al Ministero entro trenta giorni dalla data della richiesta. 3. Qualora i requisiti di cui al comma 3 non siano soddisfatti, il Ministero comunica al richiedente ed alla regione i motivi di inammissibilita' della domanda e la conclusione del relativo procedimento amministrativo. 4. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4, e' prevista soltanto per le modifiche ordinarie di cui all'art. 21, comma 2, lettera c), qualora la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di tutela. 5. Successivamente alla procedura di cui ai commi precedenti, per l'esame delle modifiche ordinarie di cui all'art. 21, comma 2, lettera c), e' prevista l'acquisizione del parere consultivo del Comitato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3. 6. Qualora i requisiti di cui ai commi 2, 4 e 5 siano soddisfatti, il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di modifica ordinaria del disciplinare, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale possa prenderne visione e, se del caso, presentare opposizione entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della proposta stessa. Per le valutazioni delle eventuali opposizioni presentate il Ministero applica la procedura di cui all'art. 9. 7. Terminata con esito positivo la procedura di cui al comma 6, il Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica ordinaria, contenente il disciplinare consolidato e, se del caso, il documento unico consolidato, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet lo stesso decreto. La stessa modifica e' applicabile a livello nazionale a decorrere dalla data di detta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 7 il Ministero comunica alla Commissione la domanda di modifica ordinaria, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo: a) la descrizione sintetica delle modifiche e dei motivi che le rendono necessarie; b) il decreto di approvazione della modifica; c) dichiarazione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 34/2019, attestante che la modifica ordinaria approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 33/2019; d) qualora la domanda di modifica comporti modifiche al documento unico, il documento unico consolidato con la modifica in questione; e) il riferimento alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del disciplinare consolidato, nella versione modificata. 9. Qualora la comunicazione di cui al comma 8 sia debitamente completata, la Commissione, entro tre mesi dalla data in cui perviene la stessa comunicazione: a) nel caso in cui la modifica comporti una modifica del documento unico, pubblica la descrizione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C; b) nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, rende pubblica, tramite i sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, la descrizione della modifica ordinaria. Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione allorche' sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, o rese pubbliche dalla Commissione nei sistemi di informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa. 10. Terminata la procedura comunitaria di cui al comma 9, il Ministero provvede a: a) pubblicare sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il disciplinare consolidato, gia' pubblicato sullo stesso sito internet in allegato al decreto di cui al comma 7, aggiornato con gli estremi della pubblicazione comunitaria di cui al comma 9. b) pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito avviso, specificando che a seguito dell'avvenuta pubblicazione comunitaria la modifica ordinaria e' applicabile sul territorio dell'Unione europea. 11. Limitatamente alle modifiche ordinarie concernenti le variazioni dell'autorita' o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica una procedura semplificata che esclude la procedura regionale di cui all'art. 7 e che comporta la presentazione al Ministero della seguente documentazione: a) istanza da parte del richiedente o, in sua assenza, della regione, entro quindici giorni dall'adozione del decreto di variazione in questione, adottato dal competente Dipartimento dell'ICQRF, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 64 della legge; b) il predetto decreto di variazione o il riferimento alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero; c) la sintetica descrizione e motivazione della modifica al pertinente articolo del disciplinare, unitamente all'indirizzo ed ai recapiti telefonici e di posta elettronica della nuova autorita'/organismo, da redigere su modello di cui all'allegato III B, del presente decreto.