Art. 13
Domande di modifiche ordinarie - Art. 105 del regolamento (UE) n.
1308/2013, art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e art. 10 del
regolamento UE n. 34/2019
1. Per la presentazione e l'esame delle domande di «modifica
ordinarie» del disciplinare si applica la seguente procedura:
a) presentazione della domanda con le modalita' e nei termini di
cui all'art. 5, fatto salvo che la documentazione di cui all'art. 5,
comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte. In
particolare alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
i) un documento sinottico contenente le proposte di modifica
relative all'articolato del disciplinare;
ii) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei
motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le modifiche sono
da considerare ordinarie ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE n.
33/2019, da redigere su modello di cui all'allegato III B del
presente decreto;
iii) qualora la domanda di modifica comporti modifiche al
documento unico, il documento unico aggiornato con le modifiche
proposte, in conformita' al modello di cui all'allegato III A del
presente decreto;
b) qualora la modifica riguardi la delimitazione della zona
produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il 51
per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66 per cento
della superficie totale iscritta allo schedario viticolo per la
relativa denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo
biennio, e le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), h),
i) devono essere atte a comprovare che nelle aree da includere si
verificano le medesime condizioni della originaria zona di
produzione;
c) qualora le richieste di modifica ordinarie diverse da quella
di cui alla lettera b) siano presentate dai Consorzi di tutela aventi
i requisiti di cui all'art. 41, comma 4, della legge, la
documentazione attestante i requisiti di rappresentativita' di cui
all'art. 5, comma 2, puo' essere sostituita dal verbale
dell'assemblea degli associati al Consorzio dal quale risulti la
presenza di tanti soci che detengano almeno il 50 per cento piu'
uno dei voti complessivi spettanti ai soci aventi diritto ad
intervenire in assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta
con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le
predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte, i requisiti
di rappresentativita' possono essere dimostrati integrando la
deliberazione consortile con la raccolta delle firme di altri
soggetti viticoltori della denominazione favorevoli alla
presentazione della domanda di modifica, al fine di raggiungere i
limiti percentuali di rappresentativita' previsti all'art. 5, comma
2;
d) il rispetto delle analoghe disposizioni procedurali regionali
di cui all'art. 7. In tale contesto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo
1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 33/2019, qualora la domanda
non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di
protezione della denominazione cui fa riferimento il disciplinare, la
Regione invita tale richiedente, se esiste ancora, a formulare
eventuali osservazioni sulla domanda.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presa in carico della
documentazione di cui all'art. 7, comma 2, o dal termine di cui
all'art. 7, comma 3, valuta la conformita' della stessa ai requisiti
del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE) n. 33/2019,
del regolamento (UE) n. 34/2019 e del presente decreto e, se del
caso, formula al richiedente ed alla regione le eventuali
osservazioni e la richiesta dei relativi elementi e documenti
integrativi, che sono da presentare al Ministero entro trenta giorni
dalla data della richiesta.
3. Qualora i requisiti di cui al comma 3 non siano soddisfatti, il
Ministero comunica al richiedente ed alla regione i motivi di
inammissibilita' della domanda e la conclusione del relativo
procedimento amministrativo.
4. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4,
e' prevista soltanto per le modifiche ordinarie di cui all'art. 21,
comma 2, lettera c), qualora la domanda sia stata presentata da un
soggetto diverso dal Consorzio di tutela.
5. Successivamente alla procedura di cui ai commi precedenti, per
l'esame delle modifiche ordinarie di cui all'art. 21, comma 2,
lettera c), e' prevista l'acquisizione del parere consultivo del
Comitato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3.
6. Qualora i requisiti di cui ai commi 2, 4 e 5 siano soddisfatti,
il Ministero provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana la proposta di modifica ordinaria del
disciplinare, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un
interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio nazionale
possa prenderne visione e, se del caso, presentare opposizione entro
e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della proposta
stessa. Per le valutazioni delle eventuali opposizioni presentate il
Ministero applica la procedura di cui all'art. 9.
7. Terminata con esito positivo la procedura di cui al comma 6, il
Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica ordinaria,
contenente il disciplinare consolidato e, se del caso, il documento
unico consolidato, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale e sul proprio
sito internet lo stesso decreto. La stessa modifica e' applicabile a
livello nazionale a decorrere dalla data di detta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di cui al comma 7 il Ministero comunica alla Commissione la
domanda di modifica ordinaria, tramite i sistemi di informazione
messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo:
a) la descrizione sintetica delle modifiche e dei motivi che le
rendono necessarie;
b) il decreto di approvazione della modifica;
c) dichiarazione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 34/2019, attestante che la modifica ordinaria
approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 e
del regolamento (UE) n. 33/2019;
d) qualora la domanda di modifica comporti modifiche al documento
unico, il documento unico consolidato con la modifica in questione;
e) il riferimento alla pubblicazione sul sito internet del
Ministero del disciplinare consolidato, nella versione modificata.
9. Qualora la comunicazione di cui al comma 8 sia debitamente
completata, la Commissione, entro tre mesi dalla data in cui perviene
la stessa comunicazione:
a) nel caso in cui la modifica comporti una modifica del
documento unico, pubblica la descrizione della modifica ordinaria e
il documento unico modificato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie C;
b) nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una
modifica del documento unico, rende pubblica, tramite i sistemi di
informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa, la
descrizione della modifica ordinaria.
Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione
allorche' sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, serie C, o rese pubbliche dalla Commissione nei sistemi di
informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa.
10. Terminata la procedura comunitaria di cui al comma 9, il
Ministero provvede a:
a) pubblicare sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il
disciplinare consolidato, gia' pubblicato sullo stesso sito internet
in allegato al decreto di cui al comma 7, aggiornato con gli estremi
della pubblicazione comunitaria di cui al comma 9.
b) pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana apposito avviso, specificando che
a seguito dell'avvenuta pubblicazione comunitaria la modifica
ordinaria e' applicabile sul territorio dell'Unione europea.
11. Limitatamente alle modifiche ordinarie concernenti le
variazioni dell'autorita' o dell'organismo di controllo di cui
all'art. 90 del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica una
procedura semplificata che esclude la procedura regionale di cui
all'art. 7 e che comporta la presentazione al Ministero della
seguente documentazione:
a) istanza da parte del richiedente o, in sua assenza, della
regione, entro quindici giorni dall'adozione del decreto di
variazione in questione, adottato dal competente Dipartimento
dell'ICQRF, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 64 della
legge;
b) il predetto decreto di variazione o il riferimento alla sua
pubblicazione sul sito internet del Ministero;
c) la sintetica descrizione e motivazione della modifica al
pertinente articolo del disciplinare, unitamente all'indirizzo ed ai
recapiti telefonici e di posta elettronica della nuova
autorita'/organismo, da redigere su modello di cui all'allegato III
B, del presente decreto.