Art. 13 
 
Domande di modifiche ordinarie - Art. 105  del  regolamento  (UE)  n.
  1308/2013, art. 17 del regolamento UE n.  33/2019  e  art.  10  del
  regolamento UE n. 34/2019 
 
  1. Per la  presentazione  e  l'esame  delle  domande  di  «modifica
ordinarie» del disciplinare si applica la seguente procedura: 
    a) presentazione della domanda con le modalita' e nei termini  di
cui all'art. 5, fatto salvo che la documentazione di cui all'art.  5,
comma  2,  deve  essere  rapportata  alle  modifiche   proposte.   In
particolare  alla  domanda   deve   essere   allegata   la   seguente
documentazione: 
      i) un documento sinottico contenente le  proposte  di  modifica
relative all'articolato del disciplinare; 
      ii) la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche e dei
motivi che le rendono necessarie, dimostrando che le  modifiche  sono
da considerare ordinarie ai sensi dell'art. 14 del regolamento UE  n.
33/2019, da redigere  su  modello  di  cui  all'allegato  III  B  del
presente decreto; 
      iii) qualora la  domanda  di  modifica  comporti  modifiche  al
documento unico, il  documento  unico  aggiornato  con  le  modifiche
proposte, in conformita' al modello di cui  all'allegato  III  A  del
presente decreto; 
    b) qualora la  modifica  riguardi  la  delimitazione  della  zona
produzione delle uve, la domanda deve essere avallata da almeno il 51
per cento dei viticoltori, che rappresentino almeno il 66  per  cento
della superficie totale  iscritta  allo  schedario  viticolo  per  la
relativa  denominazione,  oggetto   di   rivendicazione   nell'ultimo
biennio, e le relazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera  g),  h),
i) devono essere atte a comprovare che nelle  aree  da  includere  si
verificano  le  medesime  condizioni   della   originaria   zona   di
produzione; 
    c) qualora le richieste di modifica ordinarie diverse  da  quella
di cui alla lettera b) siano presentate dai Consorzi di tutela aventi
i  requisiti  di  cui  all'art.  41,  comma  4,   della   legge,   la
documentazione attestante i requisiti di  rappresentativita'  di  cui
all'art.  5,  comma   2,   puo'   essere   sostituita   dal   verbale
dell'assemblea degli associati al  Consorzio  dal  quale  risulti  la
presenza di tanti soci che detengano  almeno  il  50  per  cento piu'
uno dei  voti  complessivi  spettanti  ai  soci  aventi  diritto   ad
intervenire in assemblea e che la relativa delibera sia stata assunta
con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui le
predette maggioranze assembleari non fossero raggiunte,  i  requisiti
di  rappresentativita'  possono  essere  dimostrati   integrando   la
deliberazione  consortile  con  la  raccolta  delle  firme  di  altri
soggetti   viticoltori   della    denominazione    favorevoli    alla
presentazione della domanda di modifica, al  fine  di  raggiungere  i
limiti percentuali di rappresentativita' previsti all'art.  5,  comma
2; 
    d) il rispetto delle analoghe disposizioni procedurali  regionali
di cui all'art. 7. In tale contesto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo
1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 33/2019, qualora la domanda
non proviene dal richiedente  che  aveva  presentato  la  domanda  di
protezione della denominazione cui fa riferimento il disciplinare, la
Regione invita  tale  richiedente,  se  esiste  ancora,  a  formulare
eventuali osservazioni sulla domanda. 
  2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla presa in carico  della
documentazione di cui all'art. 7, comma  2,  o  dal  termine  di  cui
all'art. 7, comma 3, valuta la conformita' della stessa ai  requisiti
del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (UE)  n.  33/2019,
del regolamento (UE) n. 34/2019 e del  presente  decreto  e,  se  del
caso,  formula  al  richiedente  ed   alla   regione   le   eventuali
osservazioni  e  la  richiesta  dei  relativi  elementi  e  documenti
integrativi, che sono da presentare al Ministero entro trenta  giorni
dalla data della richiesta. 
  3. Qualora i requisiti di cui al comma 3 non siano soddisfatti,  il
Ministero comunica  al  richiedente  ed  alla  regione  i  motivi  di
inammissibilita'  della  domanda  e  la  conclusione   del   relativo
procedimento amministrativo. 
  4. La riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 8, comma 4,
e' prevista soltanto per le modifiche ordinarie di cui  all'art.  21,
comma 2, lettera c), qualora la domanda sia stata  presentata  da  un
soggetto diverso dal Consorzio di tutela. 
  5. Successivamente alla procedura di cui ai commi  precedenti,  per
l'esame delle modifiche  ordinarie  di  cui  all'art.  21,  comma  2,
lettera c), e' prevista  l'acquisizione  del  parere  consultivo  del
Comitato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, comma 3. 
  6. Qualora i requisiti di cui ai commi 2, 4 e 5 siano  soddisfatti,
il Ministero provvede a pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  la   proposta   di   modifica   ordinaria   del
disciplinare, affinche' ogni persona fisica  o  giuridica  avente  un
interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio  nazionale
possa prenderne visione e, se del caso, presentare opposizione  entro
e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della  proposta
stessa. Per le valutazioni delle eventuali opposizioni presentate  il
Ministero applica la procedura di cui all'art. 9. 
  7. Terminata con esito positivo la procedura di cui al comma 6,  il
Ministero adotta il decreto di approvazione della modifica ordinaria,
contenente il disciplinare consolidato e, se del caso,  il  documento
unico consolidato, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale e sul  proprio
sito internet lo stesso decreto. La stessa modifica e' applicabile  a
livello nazionale a decorrere dalla data di detta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 
  8. Entro  un  mese  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale di cui al comma 7 il Ministero comunica alla Commissione la
domanda di modifica ordinaria,  tramite  i  sistemi  di  informazione
messi a disposizione dalla Commissione stessa, inserendo: 
    a) la descrizione sintetica delle modifiche e dei motivi  che  le
rendono necessarie; 
    b) il decreto di approvazione della modifica; 
    c)  dichiarazione,  ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 34/2019, attestante  che  la  modifica  ordinaria
approvata soddisfa i requisiti del regolamento (UE)  n.  1308/2013  e
del regolamento (UE) n. 33/2019; 
    d) qualora la domanda di modifica comporti modifiche al documento
unico, il documento unico consolidato con la modifica in questione; 
    e) il  riferimento  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero del disciplinare consolidato, nella versione modificata. 
  9. Qualora la comunicazione di  cui  al  comma  8  sia  debitamente
completata, la Commissione, entro tre mesi dalla data in cui perviene
la stessa comunicazione: 
    a) nel  caso  in  cui  la  modifica  comporti  una  modifica  del
documento unico, pubblica la descrizione della modifica  ordinaria  e
il documento unico modificato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, serie C; 
    b) nel caso  in  cui  la  modifica  ordinaria  non  comporti  una
modifica del documento unico, rende pubblica, tramite  i  sistemi  di
informazione  messi  a  disposizione  dalla  Commissione  stessa,  la
descrizione della modifica ordinaria. 
  Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio  dell'Unione
allorche'  sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea, serie C, o rese pubbliche dalla Commissione nei  sistemi  di
informazione messi a disposizione dalla Commissione stessa. 
  10. Terminata la procedura  comunitaria  di  cui  al  comma  9,  il
Ministero provvede a: 
    a) pubblicare sul proprio sito internet, sezione disciplinari, il
disciplinare consolidato, gia' pubblicato sullo stesso sito  internet
in allegato al decreto di cui al comma 7, aggiornato con gli  estremi
della pubblicazione comunitaria di cui al comma 9. 
    b)  pubblicare  sul  proprio  sito  internet   e nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana apposito avviso, specificando che
a  seguito  dell'avvenuta  pubblicazione  comunitaria   la   modifica
ordinaria e' applicabile sul territorio dell'Unione europea. 
  11.  Limitatamente  alle   modifiche   ordinarie   concernenti   le
variazioni  dell'autorita'  o  dell'organismo  di  controllo  di  cui
all'art. 90  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  si  applica  una
procedura semplificata che esclude  la  procedura  regionale  di  cui
all'art. 7  e  che  comporta  la  presentazione  al  Ministero  della
seguente documentazione: 
    a) istanza da parte del richiedente  o,  in  sua  assenza,  della
regione,  entro quindici  giorni   dall'adozione   del   decreto   di
variazione  in  questione,  adottato  dal   competente   Dipartimento
dell'ICQRF, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 64 della
legge; 
    b) il predetto decreto di variazione o il  riferimento  alla  sua
pubblicazione sul sito internet del Ministero; 
    c) la sintetica  descrizione  e  motivazione  della  modifica  al
pertinente articolo del disciplinare, unitamente all'indirizzo ed  ai
recapiti   telefonici   e   di   posta   elettronica   della    nuova
autorita'/organismo, da redigere su modello di cui  all'allegato  III
B, del presente decreto.