Art. 9 Indicazioni operative 1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente del decreto nella Gazzetta Ufficiale, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125 stabilisce le indicazioni operative per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto.