Art. 20 Provvedimenti 1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria, assume le determinazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti proposti. Ove siano ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere le proposte pervenute, Il Ministero richiede al tribunale competente di accertare lo stato di insolvenza dell'impresa sociale, ai fini dell'adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa sociale, di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, o nomina un commissario ad acta ai sensi dell'art. 15, comma 7 del medesimo decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2638, secondo comma, del codice civile, la direzione generale competente propone al Ministro l'adozione del provvedimento che dispone la perdita da parte dell'impresa della qualifica di impresa sociale, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017, nei seguenti casi: a) irreperibilita' dell'ente; b) irregolarita' non sanabili o non sanate; c) accertata impossibilita' di effettuazione della vigilanza per reiterato ostacolo ai controlli e alle ispezioni. 3. La perdita della qualifica di impresa sociale e' comunicata, entro dieci giorni, dal Ministero all'Agenzia delle entrate, in conformita' con l'art. 18, comma 8-bis del decreto legislativo n. 112 del 2017, nonche' alla camera di commercio competente, ai fini della cancellazione dell'impresa dall'apposita sezione. La comunicazione viene effettuata alle medesime amministrazioni anche nell'ipotesi di rinuncia volontaria della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 4. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e della comunicazione di cui al comma 3, e' informata l'associazione, nel caso in cui l'impresa sociale destinataria sia alla stessa aderente.