Art. 20 
 
                            Provvedimenti 
 
  1. Il Ministero, sulla base delle  risultanze  emerse  in  sede  di
controllo  ordinario  o  di  ispezione   straordinaria,   assume   le
determinazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti proposti.  Ove
siano ritenuti sussistenti i presupposti per accogliere  le  proposte
pervenute, Il Ministero richiede al tribunale competente di accertare
lo stato di insolvenza dell'impresa sociale,  ai  fini  dell'adozione
del provvedimento che dispone la liquidazione  coatta  amministrativa
dell'impresa sociale,  di  cui  all'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 112 del 2017, o nomina un commissario ad acta ai sensi
dell'art. 15, comma 7 del medesimo decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  2638,  secondo  comma,
del codice  civile,  la  direzione  generale  competente  propone  al
Ministro l'adozione del provvedimento che dispone la perdita da parte
dell'impresa della qualifica  di  impresa  sociale,  con  conseguente
devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 15, comma 8 del decreto
legislativo n. 112 del 2017, nei seguenti casi: 
    a) irreperibilita' dell'ente; 
    b) irregolarita' non sanabili o non sanate; 
    c) accertata impossibilita' di effettuazione della vigilanza  per
reiterato ostacolo ai controlli e alle ispezioni. 
  3. La perdita della qualifica di  impresa  sociale  e'  comunicata,
entro dieci giorni,  dal  Ministero  all'Agenzia  delle  entrate,  in
conformita' con l'art. 18, comma 8-bis del decreto legislativo n. 112
del 2017, nonche' alla camera di commercio competente, ai fini  della
cancellazione dell'impresa dall'apposita  sezione.  La  comunicazione
viene effettuata alle medesime amministrazioni anche nell'ipotesi  di
rinuncia volontaria della qualifica  di  impresa  sociale,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017. 
  4. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, e della comunicazione di  cui  al  comma  3,  e'  informata
l'associazione, nel caso in cui l'impresa  sociale  destinataria  sia
alla stessa aderente.