Art. 21 
 
       Comunicazione dell'esito del controllo o dell'ispezione 
 
  1.  Le  imprese  sociali  sono  tenute  a  rendere  disponibili  le
risultanze dei controlli ai soci, ai lavoratori e  ai  rappresentanti
dei soggetti direttamente interessati all'attivita', con le modalita'
di cui alle linee guida adottate con  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 7 settembre 2021. 
  2. Il rispetto della presente disposizione e' verificato nel  corso
del controllo o della ispezione straordinaria successiva.