Art. 22 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Entro il 1° aprile di ogni anno, le associazioni riconosciute  e
quelle autorizzate trasmettono al Ministero, a  cura  dei  rispettivi
rappresentanti legali: 
    a) l'elenco di tutte le imprese sociali aderenti al  31  dicembre
dell'anno precedente; 
    b)  l'elenco  delle   imprese   sociali   controllate   nell'anno
precedente; 
    c) l'elenco  delle  imprese  sociali  non  controllate  nell'anno
precedente; 
    d)  una  dettagliata  relazione  sull'attivita'  complessivamente
svolta nell'anno precedente, riguardante i controlli avviati,  quelli
conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticita' emerse e le
soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento; 
    e) un programma delle attivita' di controllo per l'anno in corso,
che preveda in via prioritaria l'effettuazione  dei  controlli  sulle
imprese non controllate nell'anno precedente. 
  2. Entro la data di cui al  comma  1,  l'Ispettorato  trasmette  al
Ministero una relazione sui controlli ordinari  effettuati  nell'anno
precedente  e  le  relative  risultanze,  nonche'  sugli  esiti   dei
controlli in corso, con le eventuali criticita' emerse e le soluzioni
ipotizzate ai fini del loro superamento.