((Art. 28 - bis
Cooperative edilizie di abitazione
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano societa'
cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno
come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la
realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprieta', in
godimento ovvero in locazione, nonche', in via accessoria o
strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo,
svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini
di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari
nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale
principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita'
caratteristica delle cooperative di abitazione».))