((Art. 28 - bis 
 
                 Cooperative edilizie di abitazione 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini della  presente  legge  si  considerano  societa'
cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile  che  hanno
come  scopo  mutualistico  e  come  oggetto  sociale  principale   la
realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in  proprieta',  in
godimento  ovvero  in  locazione,  nonche',  in  via   accessoria   o
strumentale, attivita' o  servizi,  anche  di  interesse  collettivo,
svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e  senza  fini
di speculazione privata,  a  favore  dei  soci,  dei  loro  familiari
nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto  sociale
principale   e,   comunque,   sempre   riconducibili    all'attivita'
caratteristica delle cooperative di abitazione».))