((Art. 28 - bis Cooperative edilizie di abitazione 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della presente legge si considerano societa' cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprieta', in godimento ovvero in locazione, nonche', in via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita' caratteristica delle cooperative di abitazione».))