Art. 29 Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»; b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 ((novembre)) 2022»; c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 ((novembre)) 2022». 2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 14 per cento. 3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4 milioni di euro ((per l'anno 2022, in 278,5)) milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 ((e in 33 milioni)) di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.