((Art. 29 - bis 
 
Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 
  1. All'articolo 121, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;
alle banche, in relazione ai crediti  per  i  quali  e'  esaurito  il
numero  delle  possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'   consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a  favore  dei  soggetti  con  i
quali  abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto  corrente,  senza
facolta' di ulteriore cessione». 
  2. All'articolo 121, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «;
alle banche, in relazione ai crediti  per  i  quali  e'  esaurito  il
numero  delle  possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'   consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a  favore  dei  soggetti  con  i
quali  abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto  corrente,  senza
facolta' di ulteriore cessione». 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
comunicazioni della prima cessione del  credito  o  dello  sconto  in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio
2022.))