Art. 30 
 
               Risorse relative all'emergenza COVID-19 
 
  1. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro,
per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e
contrasto   dell'emergenza   epidemiologica    COVID-19,    di    cui
all'((articolo  122  del))  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da
trasferire sull'apposita contabilita' speciale allo stesso intestata,
per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  183,  comma  2,  secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  sono  conservati,
come residui di stanziamento, nello stato di previsione  della  spesa
del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
compensazione  del  relativo  onere  in  termini  di   fabbisogno   e
indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  ((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Il  Commissario  ad   acta,   per   l'attuazione   degli
adempimenti di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle  aziende
del  servizio  sanitario  della  regione  Calabria,  in  qualita'  di
soggetti attuatori, nonche' del supporto di strutture regionali e  di
personale in servizio presso  le  medesime,  posto  in  posizione  di
utilizzo  a  tempo  pieno  o  parziale,  con  oneri  a  carico  delle
amministrazioni o enti di appartenenza. 
    3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite  per  la
realizzazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  3,  e'  autorizzata
l'apertura  di  un'apposita  contabilita'   speciale   intestata   al
Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del
Commissario ad acta, sono autorizzati  a  trasferire  sulla  predetta
contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili  per
l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano».))