Art. 31 
 
Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari  degli  esercenti
  le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la  professione   di
  assistente sociale e degli operatori socio-sanitari 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Fondo di cui  al  comma  1  e'  incrementato  di  15
milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  per  essere   destinato   alla
corresponsione di speciali elargizioni a favore  dei  coniugi  e  dei
figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La
dotazione del fondo di  cui  al  comma  1  puo'  essere  incrementata
mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole  «Consiglio  dei  ministri»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  dell'Autorita'  politica  delegata  alla
famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di  societa'  in
house mediante stipula di apposita convenzione. Gli  oneri  derivanti
dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle   risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due  per
cento delle risorse stesse.». 
  2. Agli oneri ((derivanti dal comma 1,)) pari a 15 milioni di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.