Art. 31
Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti
le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di
assistente sociale e degli operatori socio-sanitari
1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15
milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla
corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei
figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La
dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementata
mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»;
b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono
inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata alla
famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di societa' in
house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti
dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per
cento delle risorse stesse.».
2. Agli oneri ((derivanti dal comma 1,)) pari a 15 milioni di euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.