Art. 32 
 
Disposizioni urgenti  volte  ((all'incremento))  della  capacita'  di
  accoglienza  delle  residenze  per  l'esecuzione  delle  misure  di
  sicurezza 
 
  1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento  della  residenza
per l'esecuzione delle misure  di  sicurezza  (REMS)  provvisoria  di
Genova-Pra' e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice
al Cornoviglio (La Spezia), e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal  fine  e'
vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo
a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  commi  34  e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente  di  cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, puo' essere incrementato in relazione  agli  eventuali  maggiori
fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto
del finanziamento sanitario corrente standard e in  coerenza  con  la
dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede  a
carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della
legge n. 662 del 1996.