Art. 33 
 
Disposizioni urgenti in materia di  tirocinio  formativo  presso  gli
  uffici giudiziari e di ufficio per il processo 
 
  1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «I  soggetti  assunti
dall'amministrazione giudiziaria  nell'ambito  dei  concorsi  per  il
reclutamento a tempo determinato  di  personale  con  il  profilo  di
addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al  momento
dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere
che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al  primo  periodo,
oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione,  sia  computato
anche il successivo periodo di  lavoro  a  tempo  determinato  presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei  diciotto
mesi di durata complessiva ((richiesti)).». 
  2.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'assunzione di  cui  al  presente  articolo  configura
causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e
comporta la sospensione dall'esercizio  dell'attivita'  professionale
per tutta la durata del  rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione
pubblica.  L'avvocato  e   il   praticante   avvocato   devono   dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo  periodo  al  consiglio
dell'ordine  presso  il  quale   risultino   iscritti.   La   mancata
comunicazione costituisce  causa  ostativa  alla  presa  di  possesso
nell'ufficio per il processo. ((Ai soli fini  del  conseguimento  del
certificato  di  compiuta  pratica,  il  praticante   avvocato   puo'
ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di  pratica  forense  a
quello di svolgimento della funzione di addetto  all'ufficio  per  il
processo, anche nel caso in cui l'ufficio o  la  sede  siano  diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il  quale  risulti
iscritto))»; 
    b) all'articolo 14: 
      1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale ((di ripresa  e  resilienza)),
per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia,  qualora  una
graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a
concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori  ((per  il  medesimo  profilo))  di  altri
distretti. A tali  ulteriori  procedure  di  scorrimento,  aventi  ad
oggetto uno o piu' distretti che presentano  residue  scoperture  nel
profilo, possono partecipare, presentando domanda per  uno  solo  dei
distretti oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali  ancora
capienti, tenendosi  conto  per  ciascuno  di  essi  della  votazione
complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
15.»; 
      2) al comma 12-bis, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al  bando  di
concorso, puo' ammettere a sostenere ((la prova scritta  un  numero))
di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta  volte,  del
numero ((dei posti)) messi a concorso nel distretto, sulla base delle
graduatorie risultanti all'esito  della  valutazione  dei  titoli  ai
sensi dei commi 1, 9 e 10.».