Art. 33
Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari e di ufficio per il processo
1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I soggetti assunti
dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il
reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di
addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento
dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere
che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo,
oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato
anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto
mesi di durata complessiva ((richiesti)).».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura
causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e
comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale
per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio
dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata
comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso
nell'ufficio per il processo. ((Ai soli fini del conseguimento del
certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato puo'
ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di pratica forense a
quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il
processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti
iscritto))»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale ((di ripresa e resilienza)),
per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una
graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a
concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori ((per il medesimo profilo)) di altri
distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad
oggetto uno o piu' distretti che presentano residue scoperture nel
profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei
distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora
capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione
complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
15.»;
2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di
concorso, puo' ammettere a sostenere ((la prova scritta un numero))
di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del
numero ((dei posti)) messi a concorso nel distretto, sulla base delle
graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai
sensi dei commi 1, 9 e 10.».