Art. 34
Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura
europea «EPPO»
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» e' sostituita
dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo
2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei
delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi
innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilita'
a ricoprire tale incarico puo' essere presentata unicamente da
magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di
legittimita'.»;
2) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di
disponibilita' si intende presentata in relazione alla Procura
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;
3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le
parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, ((del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,)) e» sono soppresse e,
dopo il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti)): «Nel caso di
tramutamento di funzioni, l'anzianita' di servizio e' valutata
unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di
professionalita' periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3,
secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi
indicate nell'articolo 10, ((le disposizioni di cui)) all'articolo
13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;
4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le
seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la
Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente periodo:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il
Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione
dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via
esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di
cassazione.»;
2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo
periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte
di cassazione»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla cessazione ((dall'incarico)) di procuratore europeo
delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda,
alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in
soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo
conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La
riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso,
il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in
precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla
sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato
cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato
alla procura della Repubblica cui e' stato trasferito ai sensi del
comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo,
alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione,
anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;
c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti»
sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale
quota risulti gia' computata nel trattamento economico erogato dalla
Procura Europea»;
d) all'articolo 9, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti
in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di
cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma
1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;
e) all'articolo 10, comma 3, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei
delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi
innanzi alla Corte di cassazione.»;
f) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore
europeo delegato occorre ((avviare un procedimento)) che possa
comportare, per motivi non connessi alle responsabilita' derivanti
dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di
ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti
disciplinari, prima di dare inizio al procedimento e' data
comunicazione al procuratore capo europeo.»;
g) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo
provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore
generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere
l'azione disciplinare.».
2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo
1991, n. 71, dopo le parole «di legittimita'», sono inserite le
seguenti: «nonche' magistrati destinati all'esercizio delle funzioni
di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».