Art. 35 
 
       Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  l'articolo
34-bis, e' inserito il seguente: 
    «Art.   34-ter   (Anagrafe   dei   dipendenti   della    pubblica
amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e
degli  obiettivi  relativi  alla  missione  M1C1:  "Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, e per il  completamento  del  fascicolo  elettronico  del
dipendente e' avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico
permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della  base  di  dati
del  personale  della  pubblica   amministrazione   del   ((Ministero
dell'economia  e  delle  finanze)),  strumentale  all'erogazione  dei
servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, ed ampliata  in  attuazione  del  Piano  Triennale  per
l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel  rispetto
delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, ((e del codice di cui  al  decreto
legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la
pubblica  amministrazione  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica  e
la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa  ((in
sede di Conferenza unificata)) di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di
funzionamento  e  di  comunicazione   dei   dati   da   parte   delle
amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  ((del
presente decreto)) e degli enti pubblici  economici.  Alle  attivita'
derivanti  dal  presente  articolo  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica provvede con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».