Art. 36 
 
Semplificazioni alla disciplina delle  Commissioni  tecniche  di  cui
  all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile
  2006, n. 152 
 
  ((01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Con
riferimento alle procedure di valutazione  ambientale  di  competenza
statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale  integrato
per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla  parte
seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo
precedente,  deve  essere  data  precedenza,  hanno  in   ogni   caso
priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore
di potenza installata o trasportata  prevista.  La  Commissione  puo'
derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e quinto periodo in
caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio
dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione
di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma  2-bis
del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure
relative allo stato di emergenza»; 
    b) al comma  2-bis,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «settimo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al  quarto
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo  che  il
tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui  al  medesimo
quinto periodo» e dopo il quinto periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario
in esso individuato e' autorizzato  a  partecipare,  con  diritto  di
voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»; 
    c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente: 
      «2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si
avvale altresi' di una struttura  di  supporto  composta  da  quattro
unita'  di  personale   dell'Arma   dei   carabinieri,   appartenenti
all'organizzazione   per   la   tutela   forestale,   ambientale    e
agroalimentare   di   cui    all'articolo    174-bis    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel  settore  della
tutela ambientale o nel coordinamento di  unita'  complesse  o  nella
gestione di fondi. I componenti  della  struttura  di  supporto  sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  di  cui
all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n.  66  del
2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi
di funzionamento  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  del  presente
decreto.  La  struttura  di   supporto   cessa   al   rinnovo   della
Commissione».)) 
  1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  il
medesimo termine, l'autorita' competente avvia la  propria  attivita'
istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede
al proponente la documentazione integrativa,  assegnando  un  termine
perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.». 
  ((1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorita'  competente,»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di  cui  all'articolo
8, comma 1, ovvero  la  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «la Commissione  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,»
e, al terzo  periodo,  le  parole:  «all'autorita'  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui  all'articolo  8,
comma 1,  ovvero  alla  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis,». 
  1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
    «6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso
di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili  afferenti  a   integrali   ricostruzioni,   rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento
e  le  prestazioni   ambientali,   il   proponente   puo'   ricorrere
prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo  6,
comma  9,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ove
sussistano i presupposti per  l'applicazione  di  tali  disposizioni;
ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare,  risultino
applicabili  le  procedure  di  verifica   di   assoggettabilita'   a
valutazione  di  impatto  ambientale  o  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ovvero  ove  il  proponente  sottoponga  direttamente  il
progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni  caso  a
oggetto solo  l'esame  delle  variazioni  dell'impatto  sull'ambiente
indotte dal progetto proposto».))