Art. 36 Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ((01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione puo' derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza»; b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo» e dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»; c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente: «2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da quattro unita' di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unita' complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione».)) 1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, l'autorita' competente avvia la propria attivita' istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.». ((1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorita' competente,» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,» e, al terzo periodo, le parole: «all'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,». 1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: «6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente puo' ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto».))