Art. 36
Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
((01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con
riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza
statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato
per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte
seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo
precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso
priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore
di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione puo'
derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e quinto periodo in
caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio
dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione
di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis
del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi alle misure
relative allo stato di emergenza»;
b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al quarto
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il
tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo
quinto periodo» e dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:
«Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario
in esso individuato e' autorizzato a partecipare, con diritto di
voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;
c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:
«2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si
avvale altresi' di una struttura di supporto composta da quattro
unita' di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti
all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della
tutela ambientale o nel coordinamento di unita' complesse o nella
gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi
di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente
decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della
Commissione».))
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il
medesimo termine, l'autorita' competente avvia la propria attivita'
istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede
al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine
perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».
((1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorita' competente,»
sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis,», al secondo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,»
e, al terzo periodo, le parole: «all'autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 8,
comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis,».
1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso
di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento
e le prestazioni ambientali, il proponente puo' ricorrere
prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6,
comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove
sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni;
ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino
applicabili le procedure di verifica di assoggettabilita' a
valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto
ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il
progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a
oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente
indotte dal progetto proposto».))