Art. 37 Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali 1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a» ((e le parole: «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e a»)); b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' di promozione della candidatura della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unita' con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.». 2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»; b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»; c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.». 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.