Art. 37
Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni
universali
1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a
favore di Roma Capitale pari a» ((e le parole: «e di» sono sostituite
dalle seguenti: «e a»));
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione
del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa
controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri
e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un
comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita'
di promozione della candidatura della citta' di Roma ad ospitare
l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla
costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a
Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano
compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) o altri
emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al
primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente,
Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa controllate sono
autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di
collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per
singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30
unita' con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il
31 dicembre 2023.».
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite
dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «, terzo e quinto»;
c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario
generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore
al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1,
comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di
fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente
comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici
applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza.».
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.