Art. 38
Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni
internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di
sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in
applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni
internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo
anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni
finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di prima categoria nonche' per il finanziamento di
interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di
crisi.
((1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione
dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalita' umanitarie a
favore di cittadini di nazionalita' ucraina e di altri soggetti
provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di
registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della
tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.))