Art. 38 
 
     Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale 
 
  1.   Le   quote   restituite   dalle   competenti    organizzazioni
internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e  di
sicurezza afghane,  gia'  erogati  alle  predette  organizzazioni  in
applicazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  delle  missioni
internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate,  nel  medesimo
anno, allo stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale per  l'incremento  delle  dotazioni
finanziarie  delle  rappresentanze  diplomatiche   e   degli   uffici
consolari  di  prima  categoria  nonche'  per  il  finanziamento   di
interventi di aiuto e di assistenza, anche  umanitaria,  in  aree  di
crisi. 
  ((1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti  per  la  registrazione
dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalita'  umanitarie  a
favore di cittadini di  nazionalita'  ucraina  e  di  altri  soggetti
provenienti  comunque  dall'Ucraina  sono  esenti   dall'imposta   di
registro di cui all'articolo 5, comma  4,  della  parte  prima  della
tariffa  annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.))