Art. 39 
 
  Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital 
 
  1. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera
a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  ((1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei  fondi  per
il  venture  capital  sottoscritti  dal  Ministero   dello   sviluppo
economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Per la gestione  degli  interventi  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata l'apertura  di  un  apposito  conto  corrente  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo
economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e  sul  quale
la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare
operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.
Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa un'apposita  convenzione  per  la  disciplina
delle modalita' operative di  gestione  delle  risorse  assegnate  al
citato conto corrente».))