Art. 40
Sorveglianza radiometrica
1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano
operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici ((di
risulta)) hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal
comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ((e per evitare)) la
contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo
quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di
importazione di metallo o presso i principali nodi di transito,
esercitano ((a scopo industriale o commerciale attivita' di
importazione)) di prodotti semilavorati metallici o di prodotti
finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che
svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non
effettuano operazioni doganali.»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e'
effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente
decreto, che disciplina:
a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica,
individuate secondo norme di buona tecnica, e i contenuti della
relativa attestazione;
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo
periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita',
ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonche' l'elenco dei
grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per
l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede
ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale
dipendente per il riconoscimento delle piu' comuni tipologie di
sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici ((rilasciate)) dai Paesi terzi per i quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali.
3-bis. Le disposizioni ((dell'allegato XIX)) si applicano, nel
rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione
dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova
applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei
Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono
essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle
modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunita' di
adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure
di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza,
nonche' alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei
controlli radiometrici ((rilasciate)) da Paesi terzi ai fini
dell'espletamento delle formalita' doganali. Le relative modifiche
entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento
dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere
effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura
combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i
medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione
ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri
di importazione di metallo e dei principali nodi di transito e'
definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo
triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati
in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale,
con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, salva la possibilita' di modifica prima di tale
scadenza, su impulso delle Autorita' competenti o della stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.