Art. 40 
 
                      Sorveglianza radiometrica 
 
  1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano
attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano
operazioni di fusione di rottami o  altri  materiali  metallici  ((di
risulta)) hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto  dal
comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali  di  radioattivita'  o  di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire  la  protezione  sanitaria
dei lavoratori e della popolazione da eventi che  possono  comportare
esposizioni  alle  radiazioni  ionizzanti  ((e   per   evitare))   la
contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si  applica,  secondo
quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che,  in  grandi  centri  di
importazione di metallo o  presso  i  principali  nodi  di  transito,
esercitano  ((a  scopo  industriale  o   commerciale   attivita'   di
importazione)) di  prodotti  semilavorati  metallici  o  di  prodotti
finiti in metallo. La disposizione non si  applica  ai  soggetti  che
svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto  e  non
effettuano operazioni doganali.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
      «3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo e'
effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato  XIX  al  presente
decreto, che disciplina: 
        a) le modalita' esecutive  della  sorveglianza  radiometrica,
individuate secondo norme di  buona  tecnica,  e  i  contenuti  della
relativa attestazione; 
        b) con riferimento ai soggetti di cui  al  comma  1,  secondo
periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita',
ivi incluse  le  condizioni  per  l'applicazione  della  sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti  in  metallo,  nonche'  l'elenco  dei
grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;  per
l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede
ai sensi del comma 4; 
        c) i contenuti della formazione  da  impartire  al  personale
dipendente per il  riconoscimento  delle  piu'  comuni  tipologie  di
sorgenti  radioattive  ed  al  personale  addetto  alla  sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni; 
        d) le condizioni di riconoscimento delle  certificazioni  dei
controlli radiometrici ((rilasciate)) dai Paesi  terzi  per  i  quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali. 
  3-bis. Le disposizioni  ((dell'allegato  XIX))  si  applicano,  nel
rispetto della disciplina europea, decorsi  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,  ad  eccezione
dell'articolo  10  del  medesimo  allegato  che,  nelle  more,  trova
applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, i  cui  rinvii  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  s'intendono  riferiti   alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nel rispetto della  disciplina  europea,  con  decreto  dei
Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico,  di
concerto con i Ministeri degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della salute, del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentita l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e  l'ISIN,  possono
essere apportate modifiche  all'allegato  XIX  con  riferimento  alle
modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio  e  diffusione  o  dell'opportunita'  di
adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure
di controllo, ai contenuti  della  formazione  per  la  sorveglianza,
nonche' alle condizioni di riconoscimento  delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici  ((rilasciate))  da  Paesi  terzi   ai   fini
dell'espletamento delle formalita' doganali.  Le  relative  modifiche
entrano  in  vigore  nel  termine   ivi   previsto.   L'aggiornamento
dell'elenco dei prodotti  semilavorati  in  metallo  e  dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere
effettuato, anche sulla  base  delle  variazioni  della  nomenclatura
combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea  per  i
medesimi  prodotti,  con  decreto  dei  Ministeri  della  transizione
ecologica  e  dello  sviluppo   economico,   adottato   su   proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi  centri
di importazione di metallo e  dei  principali  nodi  di  transito  e'
definito sulla base dei  dati  statistici  disponibili  per  l'ultimo
triennio per le operazioni di importazione dei prodotti  semilavorati
in  metallo  e  dei  prodotti  finiti  in   metallo   oggetto   della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza  biennale,
con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli,  salva  la  possibilita'  di  modifica  prima  di  tale
scadenza, su  impulso  delle  Autorita'  competenti  o  della  stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli.». 
  2. L'allegato XIX  al  decreto  legislativo  n.  101  del  2020  e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.