((Art. 41 - bis 
 
Commissari straordinari per  la  ricostruzione  nei  territori  della
  regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi  sismici  del
  2018 
 
  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, sono inseriti i seguenti: 
    «4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2,  nei  limiti
delle risorse  assegnate  allo  scopo  dall'articolo  1,  comma  463,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2022,  ciascun  Commissario  puo'  avvalersi  di
un'apposita struttura,  costituita  all'interno  dell'amministrazione
regionale,  composta  da   personale   appartenente   alla   medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche'  della
collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali,
comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 
    4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione,  nel  limite
massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi  al
personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel
numero  massimo  di  quattro  unita',  per  prestazioni   di   lavoro
straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa  vigente.  Ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di
posizione organizzativa della medesima  struttura,  anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e  45  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per
cento della retribuzione mensile di posizione o di  rischio  prevista
dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai
giorni di effettivo impiego».))