((Art. 41 - bis
Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della
regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del
2018
1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti
delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario puo' avvalersi di
un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione
regionale, composta da personale appartenente alla medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche' della
collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali,
comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite
massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al
personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel
numero massimo di quattro unita', per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di
posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per
cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista
dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai
giorni di effettivo impiego».))