Art. 28-bis 
 
                 Cooperative edilizie di abitazione 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai  fini  della  presente  legge  si  considerano  societa'
cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile  che  hanno
come  scopo  mutualistico  e  come  oggetto  sociale  principale   la
realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in  proprieta',  in
godimento  ovvero  in  locazione,  nonche',  in  via   accessoria   o
strumentale, attivita' o  servizi,  anche  di  interesse  collettivo,
svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e  senza  fini
di speculazione privata,  a  favore  dei  soci,  dei  loro  familiari
nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto  sociale
principale   e,   comunque,   sempre   riconducibili    all'attivita'
caratteristica delle cooperative di abitazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992,
          n. 59 (Nuove norme in  materia  di  societa'  cooperative),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Albo  nazionale  delle  societa'  cooperative
          edilizie di abitazione  e  dei  loro  consorzi).  -  1.  E'
          istituito, presso la Direzione generale della  cooperazione
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo
          nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione
          e dei loro consorzi. 
              1-bis. Ai fini  della  presente  legge  si  considerano
          societa' cooperative edilizie  di  abitazione  le  societa'
          cooperative costituite  ai  sensi  degli  articoli  2511  e
          seguenti  del  codice   civile   che   hanno   come   scopo
          mutualistico  e  come   oggetto   sociale   principale   la
          realizzazione  e  l'assegnazione  ai  soci  di  alloggi  in
          proprieta', in godimento ovvero in locazione,  nonche',  in
          via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di
          interesse  collettivo,  svolti  secondo  i  principi  della
          mutualita'  cooperativa  e  senza  fini   di   speculazione
          privata, a favore dei soci, dei loro familiari  nonche'  di
          soggetti terzi, connessi direttamente  all'oggetto  sociale
          principale e, comunque, sempre riconducibili  all'attivita'
          caratteristica delle cooperative di abitazione. 
              (Omissis).».