Art. 29 
 
      Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori 
           di acquisto dei terreni e delle partecipazioni 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2022»; 
    b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»; 
    c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «15  novembre  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022». 
  2. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma  2  dell'articolo  2  del  decreto-legge  n.  282   del   2002,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del  2003,  come  da
ultimo modificato dal comma 1  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe  al  14  per  cento  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
aumentata al 14 per cento. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal comma  1,  valutate  in  245,4
milioni di euro per  l'anno  2022,  in  278,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e in  33  milioni  di  euro  per
l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          24 dicembre 2002, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27  (Disposizioni  urgenti
          in  materia  di  adempimenti  comunitari  e   fiscali,   di
          riscossione  e  di   procedure   di   contabilita'),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Riapertura  di   termini   in   materia   di
          rivalutazione di beni di impresa e di  rideterminazione  di
          valori di acquisto). - 1. Le disposizioni dell'articolo  3,
          commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  e
          successive   modificazioni,   si   applicano   anche   alle
          assegnazioni, trasformazioni e  cessioni  poste  in  essere
          successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il  30  aprile
          2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di  cui
          al comma 10 del citato articolo 3 della legge  n.  448  del
          2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il  16  maggio
          2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003. 
              2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28
          dicembre 2001,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano anche  per  la  rideterminazione  dei  valori  di
          acquisto delle  partecipazioni  non  negoziate  in  mercati
          regolamentati e dei terreni edificabili e con  destinazione
          agricola posseduti  alla  data  del  1°  gennaio  2022.  Le
          imposte sostitutive possono essere rateizzate  fino  ad  un
          massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
          dalla data del 15  giugno  2022;  sull'importo  delle  rate
          successive alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella
          misura del 3 per cento annuo, da versarsi  contestualmente.
          La redazione e il giuramento della  perizia  devono  essere
          effettuati entro la predetta data del 15 giugno 2022.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 della  legge
          28 dicembre 2001, n.  448,  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002)»: 
              «Art. 5 (Rideterminazione dei  valori  di  acquisto  di
          partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati).  -
          1. Agli effetti della determinazione  delle  plusvalenze  e
          minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c)  e
          c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli,  le
          quote o i diritti non negoziati nei mercati  regolamentati,
          posseduti alla  data  del  1°  gennaio  2002,  puo'  essere
          assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
          a tale data  della  frazione  del  patrimonio  netto  della
          societa', associazione o ente, determinato  sulla  base  di
          una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo  64
          del  codice  di  procedura  civile,  redatta  da   soggetti
          iscritti   all'albo   dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri e periti commerciali,  nonche'  nell'elenco  dei
          revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia
          assoggettato ad una imposta sostitutiva delle  imposte  sui
          redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento per le partecipazioni che risultano  qualificate,
          ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi,  alla  data  del  1°
          gennaio 2002, e  al  2  per  cento  per  quelle  che,  alla
          predetta data,  non  risultano  qualificate  ai  sensi  del
          medesimo articolo  81,  comma  1,  lettera  c-bis),  ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
          dalla predetta data  del  16  dicembre  2002.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
          contestualmente a ciascuna rata. 
              4.  Il  valore   periziato   e'   riferito   all'intero
          patrimonio  sociale;  la  perizia,   unitamente   ai   dati
          identificativi dell'estensore della  perizia  e  al  codice
          fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute  di
          versamento dell'imposta sostitutiva,  sono  conservati  dal
          contribuente   ed   esibiti   o   trasmessi   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002. 
              5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta  per
          conto  della  stessa  societa'  od  ente   nel   quale   la
          partecipazione  e'  posseduta,   la   relativa   spesa   e'
          deducibile  dal  reddito  d'impresa   in   quote   costanti
          nell'esercizio in cui e'  stata  sostenuta  e  nei  quattro
          successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
          per conto di tutti o di alcuni dei possessori  dei  titoli,
          quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la  relativa
          spesa e' portata in aumento del valore  di  acquisto  della
          partecipazione  in  proporzione  al  costo   effettivamente
          sostenuto da ciascuno dei possessori. 
              6. L'assunzione del valore di cui ai commi  da  1  a  5
          quale valore  di  acquisto  non  consente  il  realizzo  di
          minusvalenze  utilizzabili  ai  sensi  dei  commi  3  e   4
          dell'articolo 82 del citato testo unico delle  imposte  sui
          redditi. 
              7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
          mercati regolamentati, posseduti alla data del  1°  gennaio
          2002, per i quali  il  contribuente  si  e'  avvalso  della
          facolta' di cui al  comma  1,  gli  intermediari  abilitati
          all'applicazione dell'imposta  sostitutiva  a  norma  degli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, e successive modificazioni, tengono  conto  del  nuovo
          valore, in luogo di  quello  del  costo  o  del  valore  di
          acquisto,  soltanto  se  prima  della  realizzazione  delle
          plusvalenze  e  delle  minusvalenze  ricevono  copia  della
          perizia, unitamente ai dati  identificativi  dell'estensore
          della perizia stessa e al  codice  fiscale  della  societa'
          periziata.». 
              «Art. 7 (Rideterminazione dei valori  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
          effetti   della   determinazione   delle   plusvalenze    e
          minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a)  e
          b), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,   per   i   terreni
          edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
          del 1° gennaio 2002, puo'  essere  assunto,  in  luogo  del
          costo  o  valore  di  acquisto,  il  valore  a  tale   data
          determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui
          si applica l'articolo 64 del codice  di  procedura  civile,
          redatta da soggetti iscritti  agli  albi  degli  ingegneri,
          degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
          agrotecnici, dei periti agrari  e  dei  periti  industriali
          edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
          ad una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,
          secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. 
              2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
          per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed  e'
          versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro  il  16  dicembre
          2002. 
              3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
          un massimo di tre rate annuali di pari importo,  a  partire
          dalla predetta data  del  16  dicembre  2002.  Sull'importo
          delle rate successive alla prima sono dovuti gli  interessi
          nella  misura  del  3  per   cento   annuo,   da   versarsi
          contestualmente a ciascuna rata. 
              4.  La  perizia,  unitamente  ai  dati   identificativi
          dell'estensore  della  perizia  e  al  codice  fiscale  del
          titolare del  bene  periziato,  nonche'  alle  ricevute  di
          versamento  dell'imposta  sostitutiva,  e'  conservata  dal
          contribuente   ed   esibita   o   trasmessa   a   richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
          ed il giuramento della  perizia  devono  essere  effettuati
          entro il termine del 16 dicembre 2002. 
              5. Il costo  per  la  relazione  giurata  di  stima  e'
          portato in aumento  del  valore  di  acquisto  del  terreno
          edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
          e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico. 
              6. La  rideterminazione  del  valore  di  acquisto  dei
          terreni edificabili e con destinazione agricola di  cui  ai
          commi da  1  a  5  costituisce  valore  normale  minimo  di
          riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
          di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.».