Art. 29-ter 
 
Proroga del termine di comunicazione  dell'opzione  di  cessione  del
  credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul
  reddito delle societa' e per i titolari di partita IVA 
 
  1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni  di  sconto
sul corrispettivo o di cessione del credito di cui  all'articolo  121
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022,  i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' e i titolari
di partita IVA, che sono tenuti a  presentare  la  dichiarazione  dei
redditi entro il 30 novembre 2022,  possono  trasmettere  all'Agenzia
delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni
anche successivamente al termine di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10-quater  del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel  settore  elettrico)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 10-quater (Proroga del termine  di  comunicazione
          dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura  e
          del termine per la messa a disposizione della dichiarazione
          precompilata 2022). - 1. Per le spese sostenute  nel  2021,
          nonche' per le rate residue  non  fruite  delle  detrazioni
          riferite alle spese sostenute nel  2020,  la  comunicazione
          per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
          cessione  del  credito  di   cui   all'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  relative
          alle   detrazioni   spettanti   per   gli   interventi   di
          ristrutturazione  edilizia,  recupero  o   restauro   della
          facciata  degli   edifici,   riqualificazione   energetica,
          riduzione del rischio sismico,  installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici e infrastrutture  per  la  ricarica  di
          veicoli elettrici, sia per gli  interventi  eseguiti  sulle
          unita' immobiliari, sia per gli interventi  eseguiti  sulle
          parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa,  a  pena
          di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29  aprile
          2022. 
              2. Per l'anno 2022, il termine del  30  aprile  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo   21
          novembre 2014, n. 175, e' prorogato al 23 maggio. 
              2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle  opzioni
          di sconto sul corrispettivo o di cessione  del  credito  di
          cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020,  n.  77,  per  l'anno  2022,   i   soggetti   passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa'  e  i  titolari  di
          partita IVA, che sono tenuti a presentare la  dichiarazione
          dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono  trasmettere
          all'Agenzia delle entrate la comunicazione per  l'esercizio
          delle predette opzioni anche successivamente al termine  di
          cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro  il
          15 ottobre 2022.».