Art. 30 
 
               Risorse relative all'emergenza COVID-19 
 
  1. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro,
per gli interventi di competenza del  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  da  trasferire
sull'apposita  contabilita'  speciale  allo  stesso  intestata,   per
l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Per le finalita' di  cui  all'articolo  183,  comma  2,  secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  sono  conservati,
come residui di stanziamento, nello stato di previsione  della  spesa
del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla
compensazione  del  relativo  onere  in  termini  di   fabbisogno   e
indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli  adempimenti
di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle aziende del servizio
sanitario della regione Calabria, in qualita' di soggetti  attuatori,
nonche' del  supporto  di  strutture  regionali  e  di  personale  in
servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo  a  tempo
pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti  di
appartenenza. 
  3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle  risorse  trasferite  per  la
realizzazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  3,  e'  autorizzata
l'apertura  di  un'apposita  contabilita'   speciale   intestata   al
Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del
Commissario ad acta, sono autorizzati  a  trasferire  sulla  predetta
contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili  per
l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 122,  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria. 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 183, comma  2,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O.: 
              «Art. 183 (Misure per  il  settore  della  cultura).  -
          Omissis. 
              2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
          le attivita' culturali e per il  turismo  e'  istituito  un
          Fondo per le emergenze delle imprese  e  delle  istituzioni
          culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di  euro  per
          l'anno  2020,  destinato  al   sostegno   delle   librerie,
          dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e  i
          lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
          da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai  diritti
          d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
          della  cultura  di  cui  all'articolo   101   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi  da  quelli  di
          cui al comma 3. Il Fondo e' destinato altresi'  al  ristoro
          delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
          ridimensionamento, in seguito all'emergenza  epidemiologica
          da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o piu' decreti
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
          turismo, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
          assegnazione  delle  risorse,  tenendo  conto  dell'impatto
          economico negativo  nei  settori  conseguente  all'adozione
          delle misure di contenimento del Covid-19.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 10 novembre 2020,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
          urgenti  per  il  rilancio  del  servizio  sanitario  della
          regione Calabria e per il  rinnovo  degli  organi  elettivi
          delle  regioni  a  statuto  ordinario),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2020, n. 280. 
              «Art. 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti  del
          Servizio  sanitario  della  regione   Calabria,   programma
          operativo per la  gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  e
          progetti di edilizia sanitaria). -  1.  Il  Commissario  ad
          acta di cui  all'articolo  1,  provvede  in  via  esclusiva
          all'espletamento  delle  procedure  di   approvvigionamento
          avvalendosi degli strumenti di acquisto e  di  negoziazione
          aventi ad oggetto beni, servizi e  lavori  di  manutenzione
          messi  a  disposizione   dalla   societa'   CONSIP   S.p.A.
          nell'ambito  del  Programma  di   razionalizzazione   degli
          acquisti  della  Pubblica  amministrazione  ovvero,  previa
          convenzione, dalla centrale di  committenza  della  regione
          Calabria  o  di  centrali  di  committenza  delle   regioni
          limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori,  servizi
          e  forniture,  strumentali  all'esercizio   delle   proprie
          funzioni, di  importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di
          rilevanza comunitaria di cui all'articolo  35  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Resta  ferma,  in  ogni
          caso,  la  facolta'   di   avvalersi   del   Provveditorato
          interregionale   per   le   opere    pubbliche    per    la
          Sicilia-Calabria. Nell'espletamento  di  tale  funzione  il
          Commissario   ad   acta   puo'   delegare   ai   Commissari
          straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le
          procedure di  cui  al  presente  comma,  da  svolgersi  nel
          rispetto delle medesime disposizioni. Agli  affidamenti  di
          appalti di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza
          comunitaria provvedono i commissari  straordinari  nominati
          ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di  avocazione  e
          di sostituzione che il commissario ad acta puo'  esercitare
          in relazione al singolo affidamento. 
              2. Il Commissario ad acta  adotta  il  Piano  triennale
          straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di   adeguamento
          tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
          e della rete  territoriale  della  Regione,  gia'  previsto
          dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2019, n. 60. 
              3. I progetti di edilizia sanitaria  da  finanziare  ai
          sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
          qualunque  sia  il  livello  di  progettazione   raggiunto,
          compresi gli interventi gia' inseriti nel  Piano  triennale
          straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di   adeguamento
          tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
          e della rete territoriale,  comprensivo  del  Programma  di
          ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma  5,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  e  gli
          interventi  inseriti  negli  accordi  di   programma   gia'
          sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  5-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e  dell'articolo  2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  nonche'
          gli altri programmi sottoscritti  con  il  Ministero  della
          salute,  sono  attuati  dal  Commissario  ad   acta   anche
          avvalendosi   allo   scopo   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
          - Invitalia, previo parere  dell'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali.  Ove  necessario  in  relazione
          alla complessita' degli interventi, il Commissario ad  acta
          puo'  nominare  esperti  individuati   all'esito   di   una
          selezione comparativa effettuata mediante  avviso  pubblico
          tra   persone   di   comprovata   esperienza   ed   elevata
          professionalita', nel rispetto delle previsioni del  quadro
          economico generale degli interventi.».