Art. 31 
 
Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari  degli  esercenti
  le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la  professione   di
  assistente sociale e degli operatori socio-sanitari 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Fondo di cui  al  comma  1  e'  incrementato  di  15
milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  per  essere   destinato   alla
corresponsione di speciali elargizioni a favore  dei  coniugi  e  dei
figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La
dotazione del fondo di  cui  al  comma  1  puo'  essere  incrementata
mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole  «Consiglio  dei  ministri»  sono
inserite  le  seguenti:  «o  dell'Autorita'  politica  delegata  alla
famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la
Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di  societa'  in
house mediante stipula di apposita convenzione. Gli  oneri  derivanti
dalla  predetta  convenzione  sono  posti  a  carico  delle   risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due  per
cento delle risorse stesse.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   22-bis   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 20202, n.  27  (Misure
          di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione straordinaria: 
              «Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore  dei
          famigliari degli esercenti le professioni sanitarie,  degli
          esercenti la professione di assistente sociale e  operatori
          socio-sanitari). - 1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di  10
          milioni di euro per l'anno 2020 destinato  all'adozione  di
          iniziative di solidarieta' a favore  dei  famigliari  degli
          esercenti le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la
          professione  di  assistente  sociale  e   degli   operatori
          socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e
          gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  che
          durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei
          ministri  il  31  gennaio  2020   abbiano   contratto,   in
          conseguenza  dell'attivita'  di  servizio   prestata,   una
          patologia alla quale sia conseguita la  morte  per  effetto
          diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 
              1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15
          milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato  alla
          corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi
          e dei figli o, in mancanza, dei genitori  dei  soggetti  di
          cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui  al  comma  1
          puo' essere  incrementata  da  parte  di  soggetti  o  Enti
          privati. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri o dell'Autorita' politica delegata alla  famiglia,
          di concerto con il Ministro della salute  sono  individuate
          le modalita' di attuazione del comma 1. 
              2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  di
          societa' in house mediante stipula di apposita convenzione.
          Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a
          carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma  1,
          nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse. 
              3. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 126.».