Art. 31 Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari 1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»; b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 20202, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria: «Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute sono individuate le modalita' di attuazione del comma 1. 2-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.».