Art. 32 
 
Disposizioni  urgenti  volte  all'incremento   della   capacita'   di
  accoglienza  delle  residenze  per  l'esecuzione  delle  misure  di
  sicurezza 
 
  1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento  della  residenza
per l'esecuzione delle misure  di  sicurezza  (REMS)  provvisoria  di
Genova-Pra' e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice
al Cornoviglio (La Spezia), e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal  fine  e'
vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo
a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  commi  34  e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente  di  cui
all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, puo' essere incrementato in relazione  agli  eventuali  maggiori
fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto
del finanziamento sanitario corrente standard e in  coerenza  con  la
dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede  a
carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della
legge n. 662 del 1996. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  commi  34  e
          34-bis della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996, n. 303: 
              «Art.  1  (Misure  in  materia  di  sanita',   pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - Omissis. 
              34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione residente, frequenza dei consumi  sanitari  per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori relativi a particolari  situazioni  territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione di specifici obiettivi  del  Piano  sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute  materno-infantile,  della  salute  mentale,   della
          salute degli anziani nonche' per  quelli  finalizzati  alla
          prevenzione,  e  in  particolare  alla  prevenzione   delle
          malattie  ereditarie,  nonche'  alla  realizzazione   degli
          obiettivi definiti dal Patto per la salute purche' relativi
          al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della
          prevenzione  delle  malattie  infettive  nell'infanzia   le
          regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie,
          devono   concedere   gratuitamente   i   vaccini   per   le
          vaccinazioni   non   obbligatorie   quali   antimorbillosa,
          antirosolia, antiparotite e  antihaemophulius  influenza  e
          tipo B quando queste vengono  richieste  dai  genitori  con
          prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire  anche
          i bambini  extracomunitari  non  residenti  sul  territorio
          nazionale. 
              34-bis.  Per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, comma 7, del
          decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio   2012,   n.   9
          (Interventi  urgenti  per  il  contrasto   della   tensione
          detentiva determinata dal sovraffollamento delle  carceri),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  dicembre  2011,  n.
          297: 
              «Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
          degli ospedali psichiatrici giudiziari). - Omissis. 
              7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
          oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo  del  comma
          6, e' autorizzata la spesa nel limite  massimo  complessivo
          di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma si provvede: 
                a) quanto a 7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2012,  mediante  riduzione  degli   stanziamenti
          relativi alle spese rimodulabili di  cui  all'articolo  21,
          comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          dei programmi del Ministero degli affari esteri; 
                b) quanto a 24 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2012,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
          361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
                c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a  24
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,  mediante
          riduzione   degli   stanziamenti   relativi   alle    spese
          rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dei  programmi  del
          Ministero della giustizia.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  23-quinquies  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre
          2020, n. 271: 
              «Art.   23-quinquies    (Estensione    delle    risorse
          finanziarie ai soggetti accolti  presso  le  residenze  per
          l'esecuzione delle misure di sicurezza). - 1.  Al  fine  di
          non vanificare la portata  innovativa  dell'articolo  3-ter
          del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  di
          rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da
          COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il
          numero  delle  strutture  sul  territorio  nazionale  delle
          residenze  per  l'esecuzione  delle  misure  di  sicurezza,
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter,  comma
          7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  e'
          incrementata di 1 milione di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2021. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1
          milione di euro a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle
          risorse del Fondo unico  giustizia  da  destinare  mediante
          riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma  7,  lettere
          a) e b), del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  che,  a  tale  fine,   restano   acquisite
          all'entrata del bilancio dello Stato.».