Art. 33 
 
       Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo 
      presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo 
 
  1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «I  soggetti  assunti
dall'amministrazione giudiziaria  nell'ambito  dei  concorsi  per  il
reclutamento a tempo determinato  di  personale  con  il  profilo  di
addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al  momento
dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere
che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al  primo  periodo,
oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione,  sia  computato
anche il successivo periodo di  lavoro  a  tempo  determinato  presso
l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei  diciotto
mesi di durata complessiva richiesti.». 
  2.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. L'assunzione di  cui  al  presente  articolo  configura
causa di incompatibilita' con l'esercizio della professione forense e
comporta la sospensione dall'esercizio  dell'attivita'  professionale
per tutta la durata del  rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione
pubblica.  L'avvocato  e   il   praticante   avvocato   devono   dare
comunicazione dell'assunzione di cui al primo  periodo  al  consiglio
dell'ordine  presso  il  quale   risultino   iscritti.   La   mancata
comunicazione costituisce  causa  ostativa  alla  presa  di  possesso
nell'ufficio per il processo. Ai  soli  fini  del  conseguimento  del
certificato  di  compiuta  pratica,  il  praticante   avvocato   puo'
ricongiungere il periodo gia' svolto a titolo di  pratica  forense  a
quello di svolgimento della funzione di addetto  all'ufficio  per  il
processo, anche nel caso in cui l'ufficio o  la  sede  siano  diversi
rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il  quale  risulti
iscritto»; 
    b) all'articolo 14: 
      1) al comma 11 il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto
dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i
concorsi  richiesti  dal  Ministero  della  giustizia,  qualora   una
graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a
concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie
degli  idonei  non  vincitori  per  il  medesimo  profilo  di   altri
distretti. A tali  ulteriori  procedure  di  scorrimento,  aventi  ad
oggetto uno o piu' distretti che presentano  residue  scoperture  nel
profilo, possono partecipare, presentando domanda per  uno  solo  dei
distretti oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma
non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali  ancora
capienti, tenendosi  conto  per  ciascuno  di  essi  della  votazione
complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
15.»; 
      2) al comma 12-bis, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al  bando  di
concorso, puo' ammettere a sostenere la prova scritta  un  numero  di
candidati pari ad un multiplo, non  superiore  a  trenta  volte,  del
numero dei posti messi a concorso nel  distretto,  sulla  base  delle
graduatorie risultanti all'esito  della  valutazione  dei  titoli  ai
sensi dei commi 1, 9 e 10.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 73,  comma  11-bis,
          del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  (Disposizioni
          urgenti per il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 73 (Formazione presso gli uffici  giudiziari).  -
          (Omissis). 
              11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato  a
          norma del comma 11, costituisce  titolo  per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni.  I  soggetti  assunti   dall'amministrazione
          giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento  a
          tempo determinato di personale con il  profilo  di  addetto
          all'ufficio per il processo banditi ai sensi  dell'articolo
          14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  qualora
          al momento  dell'assunzione  stiano  ancora  espletando  lo
          stage, possono richiedere che, ai fini  del  riconoscimento
          del titolo di cui al primo periodo,  oltre  al  periodo  di
          stage svolto sino all'assunzione, sia  computato  anche  il
          successivo periodo di lavoro  a  tempo  determinato  presso
          l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei
          diciotto mesi di durata complessiva richiesta.  I  soggetti
          assunti dall'amministrazione  giudiziaria  nell'ambito  dei
          concorsi  per  il  reclutamento  a  tempo  determinato   di
          personale con il profilo  di  addetto  all'ufficio  per  il
          processo   banditi   ai   sensi   dell'articolo   14    del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  qualora
          al momento  dell'assunzione  stiano  ancora  espletando  lo
          stage, possono richiedere che, ai fini  del  riconoscimento
          del titolo di cui al primo periodo,  oltre  al  periodo  di
          stage svolto sino all'assunzione, sia  computato  anche  il
          successivo periodo di lavoro  a  tempo  determinato  presso
          l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei
          diciotto mesi di durata complessiva richiesta.  Costituisce
          altresi'  titolo  idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per
          magistrato   ordinario   lo   svolgimento   del   tirocinio
          professionale per diciotto mesi presso  l'Avvocatura  dello
          Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito  di  cui
          al comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
          tirocinio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 14, commi  11
          e 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia),    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). - 1. Al
          fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR
          e, in particolare, per favorire la piena operativita' delle
          strutture organizzative denominate ufficio per il processo,
          costituite   ai   sensi   dell'articolo    16-octies    del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          assicurare   la   celere   definizione   dei   procedimenti
          giudiziari, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  36
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
          della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,  che  puo'
          avvalersi  di  Formez   PA,   di   avviare   procedure   di
          reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un
          contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato della durata massima di due anni e  sette  mesi
          per il primo scaglione  e  di  due  anni  per  il  secondo.
          Nell'ambito di tale contingente, alla corte  di  cassazione
          sono destinati  addetti  all'ufficio  per  il  processo  in
          numero non superiore a 400,  da  assegnarsi  in  virtu'  di
          specifico progetto organizzativo del primo presidente della
          corte  di  cassazione,  con  l'obiettivo  prioritario   del
          contenimento  della  pendenza  nel  settore  civile  e  del
          contenzioso tributario. Al fine di supportare le  linee  di
          progetto di competenza della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire
          la  piena  operativita'   delle   strutture   organizzative
          denominate ufficio per  il  processo  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, il
          Segretariato generale della  Giustizia  amministrativa,  di
          seguito    indicato    con     l'espressione     "Giustizia
          amministrativa", per assicurare la celere  definizione  dei
          processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga
          a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e'  autorizzato  ad  avviare  le
          procedure  di  reclutamento,  in  due  scaglioni,   di   un
          contingente massimo di 326 unita'  di  addetti  all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato, non rinnovabile, della durata massima  di  due
          anni e sei mesi, cosi' ripartito:  250  unita'  complessive
          per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e  76
          unita' per il profilo di cui al  comma  3,  lettera  d).  I
          contingenti di personale di cui al presente comma non  sono
          computati  ai  fini  della  consistenza   della   dotazione
          organica rispettivamente del Ministero  della  giustizia  e
          della Giustizia amministrativa. L'assunzione del  personale
          di cui al presente comma  e'  autorizzata  subordinatamente
          all'approvazione  del   PNRR   da   parte   del   Consiglio
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 12 febbraio 2021. 
              2. Il personale da assumere nell'amministrazione  della
          giustizia ordinaria ai sensi del comma  1  deve  essere  in
          possesso del diploma di laurea  in  giurisprudenza  ovvero,
          per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel  bando,
          del diploma di laurea in economia e commercio o in  scienze
          politiche o titoli equipollenti o equiparati. In  deroga  a
          quanto previsto dagli articoli 2, comma  2,  40  e  45  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  declaratoria
          del profilo professionale degli addetti all'ufficio per  il
          processo,   comprensiva   di   specifiche    e    contenuti
          professionali,  e'  determinata  secondo  quanto   previsto
          dall'Allegato  II,  numero  1.  Per   quanto   attiene   al
          trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad  ogni
          istituto contrattuale, in quanto applicabile,  gli  addetti
          all'ufficio per il  processo  sono  equiparati  ai  profili
          dell'area III, posizione economica F1. Il  Ministero  della
          giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga  a  quanto
          previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
          di  organizzazione  e  di  svolgimento  della   prestazione
          lavorativa,  con  riferimento  al  lavoro  agile   e   alla
          distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. 
              2-bis.  L'assunzione  di  cui  al   presente   articolo
          configura causa di incompatibilita' con  l'esercizio  della
          professione   forense    e    comporta    la    sospensione
          dall'esercizio dell'attivita' professionale  per  tutta  la
          durata  del  rapporto  di  lavoro   con   l'amministrazione
          pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato  devono  dare
          comunicazione dell'assunzione di cui al  primo  periodo  al
          consiglio dell'ordine presso il quale  risultino  iscritti.
          La mancata comunicazione costituisce  causa  ostativa  alla
          presa di possesso nell'ufficio per  il  processo.  Ai  soli
          fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica,
          il praticante avvocato puo' ricongiungere il  periodo  gia'
          svolto a titolo di pratica forense a quello di  svolgimento
          della funzione di  addetto  all'ufficio  per  il  processo,
          anche nel caso in cui l'ufficio o  la  sede  siano  diversi
          rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale
          risulti iscritto. 
              3. Il contingente di cui al comma 1, la  cui  procedura
          di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
          composto dai seguenti profili professionali: 
                a) funzionari amministrativi - area III  -  posizione
          economica F1; 
                b) funzionari informatici  -  area  III  -  posizione
          economica F1; 
                c) funzionari  statistici  -  area  III  -  posizione
          economica F1; 
                d) assistenti  informatici  -  area  II  -  posizione
          economica F2. 
              4.  Il  servizio  prestato  con  merito  e  debitamente
          attestato  al  termine  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  comma  1,  e,  per  la  Giustizia
          amministrativa, limitatamente al personale di cui al  comma
          3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia  stata
          svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di  prima
          assegnazione: 
                a) costituisce titolo per l'accesso al  concorso  per
          magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
                b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per
          l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio; 
                c) equivale ad un anno di frequenza dei  corsi  della
          scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
          il superamento delle verifiche  intermedie  e  delle  prove
          finali  d'esame  di  cui  all'articolo   16   del   decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
                d) costituisce titolo  di  preferenza  per  l'accesso
          alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4,  comma
          3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
              5.  L'amministrazione  giudiziaria,  nelle   successive
          procedure  di  selezione   per   il   personale   a   tempo
          indeterminato,  puo'   prevedere   l'attribuzione   di   un
          punteggio aggiuntivo in favore dei  candidati  in  possesso
          dell'attestazione   di   cui    al    comma    4    ovvero,
          alternativamente,  nei  soli  concorsi  pubblici   per   le
          qualifiche della terza area  professionale,  prevedere  una
          riserva in  favore  del  personale  assunto  ai  sensi  del
          presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
          cento. L'amministrazione  della  Giustizia  amministrativa,
          nelle successive procedure di selezione per il personale  a
          tempo indeterminato, puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio  aggiuntivo  in  favore  del  personale  che,  al
          termine  del  rapporto  di  lavoro,  abbia  ricevuto,   dal
          presidente  dell'Ufficio  giudiziario  dove   ha   prestato
          servizio, un attestato di servizio prestato con merito. 
              6. 
              7.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata: 
                a) per la  Giustizia  ordinaria,  la  spesa  di  euro
          360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  di  euro
          390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
          2025 e di euro  180.071.098  per  l'anno  2026,  a  cui  si
          provvede  mediante  versamento   di   pari   importo,   nei
          corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
          1, comma 1038,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello  stato
          di previsione del Ministero della giustizia; 
                b) per la Giustizia amministrativa la spesa  di  euro
          8.458.696 per ciascuno degli anni  2022  e  2023,  di  euro
          8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920  per  ciascuno
          degli anni 2025 e 2026, a cui  si  provvede  a  valere  sul
          Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next  Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.». 
              «Art. 14 (Procedura straordinaria di  reclutamento).  -
          (Omissis). 
              11. Per ogni profilo,  per  i  concorsi  richiesti  dal
          Ministero  della  giustizia,  la  commissione  esaminatrice
          forma una singola graduatoria relativa  ai  posti  messi  a
          concorso in ogni distretto ovvero,  quando  lo  preveda  il
          bando  di  concorso,  in  ogni  circondario.  Al  fine   di
          garantire il raggiungimento degli obiettivi e  il  rispetto
          dei  tempi  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, per i concorsi richiesti  dal  Ministero  della
          giustizia, qualora  una  graduatoria  distrettuale  risulti
          incapiente rispetto  ai  posti  messi  a  concorso  per  un
          profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti
          ancora  vacanti  mediante   ulteriore   scorrimento   delle
          graduatorie degli idonei  non  vincitori  per  il  medesimo
          profilo di altri distretti. A tali ulteriori  procedure  di
          scorrimento, aventi ad oggetto uno  o  piu'  distretti  che
          presentano  residue   scoperture   nel   profilo,   possono
          partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti
          oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma
          non   utilmente   collocati,   nelle   altre    graduatorie
          distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per  ciascuno
          di essi della votazione complessiva ivi  conseguita.  Resta
          fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto  attiene
          al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
          di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso  di
          incapienza   delle   graduatorie    distrettuali    formate
          nell'ambito  della   nuova   procedura   assunzionale,   il
          reclutamento potra'  avvenire  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al
          primo scaglione. Per la Giustizia  amministrativa,  qualora
          una graduatoria risultasse  incapiente  rispetto  ai  posti
          messi a concorso per un profilo in un Ufficio  giudiziario,
          il  Segretario  generale  della  Giustizia   amministrativa
          potra' coprire i posti non assegnati  mediante  scorrimento
          delle graduatorie degli idonei non vincitori  del  medesimo
          profilo in  altro  ufficio  giudiziario  e,  nella  seconda
          tornata delle assunzioni, chiamare  gli  idonei  del  primo
          scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
          scorrimento delle graduatorie avviene a partire  da  quelle
          con maggior numero di idonei e, in caso di pari  numero  di
          idonei, secondo l'ordine degli Uffici  giudiziari  indicato
          nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo. 
              12. (Omissis). 
              12-bis.  In  relazione   ai   soli   profili   di   cui
          all'articolo 11, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
          1  del  decreto  legislativo  7  febbraio  2017,   n.   16,
          nell'ambito dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo  richiesti  dal  Ministero  della  giustizia,   si
          procede  al  reclutamento  e   alla   successiva   gestione
          giuridica ed economica del personale  amministrativo  anche
          per gli addetti all'ufficio per il  processo  da  assegnare
          agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
          Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni  degli
          uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di  Bolzano
          i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
          lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
          requisito per la partecipazione il possesso  dell'attestato
          di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
          italiana e tedesca, di cui agli articoli  3  e  4,  secondo
          comma,  numero  4),  del  decreto  del   Presidente   dalla
          Repubblica  26  luglio  1976,  n.   752.   La   commissione
          esaminatrice, anche in deroga al bando  di  concorso,  puo'
          ammettere a  sostenere  la  prova  scritta,  un  numero  di
          candidati pari ad  un  multiplo,  non  superiore  a  trenta
          volte, del numero di posti messi a concorso nel  distretto,
          sulla base delle  graduatorie  risultanti  all'esito  della
          valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1,  9  e  10.  Il
          bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente
          comma, che la commissione esaminatrice di cui  al  comma  6
          sia  integrata  con  componenti  indicati   dalla   regione
          Trentino-Alto Adige/Südtirol,  sulla  base  di  un'apposita
          convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e
          la suddetta regione. 
              12-ter. - 13. (Omissis).».